Sentenza n. 1149/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, recante condanna del Ministero al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 83.463,10 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali, nonché alla rifusione di parte delle spese di lite. Il titolo esecutivo era stato notificato mediante posta elettronica certificata all’indirizzo "uffgabinetto@postacert.it". La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento e, quindi, l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto applicabile l’art. 14 d.l. n. 669/1996, secondo cui le amministrazioni dello Stato dispongono di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento; prima della scadenza di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atti propedeutici. Secondo il TAR, tale spatium deliberandi opera in via generale, indipendentemente dallo strumento esecutivo utilizzato, compresa l’azione di ottemperanza. Ai fini della decorrenza del termine e della configurabilità dell’inadempimento, la notificazione del titolo deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione. Poiché l’indirizzo PEC utilizzato dalla ricorrente non era idoneo a tale notificazione, non risultava validamente decorso il termine di centoventi giorni e non poteva configurarsi l’inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine di centoventi giorni costituisce uno spatium deliberandi generalizzato, applicabile anche all’azione di ottemperanza avente a oggetto somme di denaro; prima della sua scadenza non è configurabile l’inadempimento esecutivo dell’amministrazione.
Massime di principio
- Per i titoli giudiziali esecutivi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici, il creditore deve rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima di promuovere strumenti esecutivi, compresa l’azione di ottemperanza.
- Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 opera indipendentemente dallo specifico strumento esecutivo utilizzato dal creditore e impedisce, prima della sua scadenza, la configurazione dell’inadempimento dell’amministrazione.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio e della successiva configurabilità dell’inadempimento, la notificazione del titolo esecutivo deve essere validamente effettuata presso la sede reale dell’amministrazione; una notificazione indirizzata a una casella PEC non idonea non fa decorrere il termine.
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