Cassazione Civile, Ordinanza n. 40926/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione dei carichi di ruolo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, richiamando il sopravvenire di orientamenti di legittimità favorevoli alla tesi del ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dal diniego dell’Amministrazione alla definizione agevolata dei carichi di ruolo ex art. 12 L. n. 289/2002. Il contribuente aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso; in appello l’Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione, con declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale del contribuente. La CTR aveva ritenuto che il condono non si fosse perfezionato perché il versamento della seconda rata era stato eseguito tardivamente rispetto alla scadenza applicabile. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 289/2002, sostenendo che il primo versamento era tempestivo alla luce della sequenza normativa sui termini del condono e che, comunque, il saldo era stato versato entro il termine annuale decorrente dal primo pagamento; 2) violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 c.p.c. per omessa motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale condizionato.
Norme richiamate
art. 12 L. n. 289/2002
La definizione agevolata dei carichi di ruolo va letta alla luce delle successive proroghe dei termini di versamento; il saldo può essere tempestivo se effettuato entro il termine prorogato, anche per chi abbia versato la prima rata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 143/2003.
D.L. n. 282 del 2002, art. 5-bis
Ha modificato la disciplina originaria della definizione agevolata, incidendo sui termini di pagamento previsti dall’art. 12 L. n. 289/2002.
L. n. 27 del 2003 di conversione del D.L. n. 282 del 2002
Ha fatto da base alla versione novellata della disciplina del condono richiamata dalla Corte.
D.L. n. 59 del 2003, art. 1
Ha differito il termine della prima rata al 16 maggio 2003, conservando il termine del residuo importo.
D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2
"I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione ... possono provvedervi entro il 16 aprile 2004"
La Corte interpreta la norma in modo costituzionalmente orientato, nel senso che la proroga opera anche per chi aveva già versato la prima rata prima del 25 giugno 2003, purché il versamento non fosse immediatamente estintivo dell’intero obbligo.
L. n. 212 del 2003
Ha convertito il D.L. n. 143/2003 e ha fatto salvi gli effetti del D.L. n. 59/2003 non convertito.
D.L. n. 269 del 2003 convertito con L. n. 326 del 2003
Ha ulteriormente spostato il termine del primo versamento nel quadro delle proroghe dei condoni.
D.L. n. 335 del 2003 convertito con L. n. 47 del 2004
Ha ulteriormente modificato i termini del regime di definizione agevolata.
D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g)
Ha fissato al 18 aprile 2005 il termine per il versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell’art. 12 L. n. 289/2002 per i soggetti che non avevano ancora effettuato versamenti utili alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143/2003.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Censurato dal ricorrente per omessa motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 118 c.p.c.
Invocato insieme all’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 per denunciare motivazione apparente; la censura non è stata esaminata per assorbimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale usato per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale usato per dedurre il vizio di motivazione apparente/omessa motivazione.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla giurisprudenza citata come parametro di ragionevolezza per escludere un’interpretazione paradossale della disciplina del condono.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata dei carichi di ruolo, la disciplina dei termini va interpretata in modo sistematico, tenendo conto delle proroghe sopravvenute e degli effetti salvati dalle leggi di conversione, senza isolare il solo termine originario.
- La proroga del termine per il versamento del saldo del condono può operare anche per il contribuente che abbia già versato tempestivamente la prima rata prima dell’entrata in vigore della norma di riapertura dei termini, se la lettura contraria produrrebbe un esito irragionevole e contrario alla ratio di ampliamento della platea dei beneficiari.
- Ai fini dell’applicazione delle proroghe nei condoni fiscali, la nozione di "versamenti utili" può essere intesa come riferita ai soli versamenti immediatamente estintivi dell’intero obbligo, e non a un pagamento rateale parziale.
- Quando il giudice di merito interpreta in modo restrittivo una disciplina di favore in contrasto con la sequenza normativa e con la ratio legis, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- Se il primo motivo di ricorso conduce all’accoglimento e risolve la controversia nel merito, le ulteriori censure sul piano motivazionale possono restare assorbite.
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