Cassazione Penale, Ordinanza n. 30421/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che, ai fini della configurabilità del reato contestato, non fosse richiesto indicare l'assenza di sottoposizione a misura cautelare personale nella domanda per il beneficio. In particolare, ha affermato che tale informazione non sarebbe prevista dall'art. 2 del d.l. n. 4 del 2019. La Corte rileva però che, al momento della presentazione della domanda (25/05/2020), era già vigente l'art. 2, comma c-bis, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 26 del 2019, che includeva tra i requisiti la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche se adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti per i delitti indicati dall'art. 7, comma 3. L'omissione di tali dati integra il reato di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
La mancata indicazione dei requisiti richiesti nella domanda integra il reato previsto dalla disposizione.
art. 2, comma c-bis, d.l. n. 4 del 2019
Tra i requisiti per il richiedente il beneficio è prevista la mancata sottoposizione a misura cautelare personale e la mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti per determinati delitti.
legge n. 26 del 28 marzo 2019
Ha convertito il d.l. n. 4 del 2019 introducendo il comma c-bis dell'art. 2.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del reato di omessa indicazione dei requisiti per l'accesso al beneficio, occorre verificare la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda, non già una lettura riduttiva della norma originaria.
- Se la normativa applicabile richiede espressamente la dichiarazione di requisiti soggettivi e di condizioni ostative, l'omissione di tali informazioni integra l'elemento oggettivo del reato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si fonda su una lettura della norma manifestamente contraria al testo vigente e alla sua esplicita previsione.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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