Sentenza n. 312/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 320/2024 pubbl. il 15/07/2024 rg n. 223/2024 del Tribunale di Ancona (sezione lavoro);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposto il pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati in giudizio. Prima della proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, e fondato nel merito, essendo rimasto ineseguito il titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per l'esecuzione. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, termine decorso nel caso esaminato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- Quando un giudicato favorevole non sia stato eseguito e l'amministrazione non opponga ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'amministrazione che abbia mantenuto l'inadempimento al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve sostenere le spese del relativo giudizio, anche se si costituisce formalmente.
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