Cassazione Penale, Sentenza n. 17793/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 495 (false generalità) relativa a tre episodi in continuazione, con pena di 10 mesi di reclusione. Il ricorrente deduce tre gruppi di censure: (1) violazione delle garanzie processuali per la mancata escussione in primo grado dell'unico teste di polizia, ritenuta dal ricorrente necessaria anche per accertare la competenza linguistica del teste; il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe revocato l'escussione nonostante l'opposizione della difesa; (2) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello sullo stesso testimone, con richiesta di acquisire chiarimenti sulle competenze linguistiche e sulla correttezza delle dichiarazioni relative alle generalità; (3) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla concessione dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario) nonostante la giovane età, l'assenza di precedenti e la presenza regolare sul territorio come beneficiario di protezione umanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha accertato l'assenza di una revoca da parte del giudice dell'ammissione del mezzo di prova: fu il Pubblico Ministero a rinunciare a chiedere l'esame del teste e la scelta di non esercitare la facoltà di chiedere l'escussione rientra nel principio di disponibilità delle prove (art. 190 e 493 c.p.p.), non sindacabile dalla controparte o dal giudice, salvo che la difesa non solleciti i poteri officiosi ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che non ha rinnovato l'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p., avendo a disposizione un compendio documentale (riscontri Afis, rilievi dattiloscopici, precedenti generalizzazioni) ritenuto idoneo a provare la responsabilità e tale da escludere la necessità della rinnovazione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto motivato il diniego dei benefici (sospensione condizionale e non menzione) da parte della Corte di Appello, fondato sulla reiterazione delle condotte; il giudice di merito non era obbligato a esaurire tutti gli elementi dell'art. 133 c.p. ma poteva indicare quelli prevalenti ostativi. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 495 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel procedimento relativa all'ammissione/valutazione dei mezzi di prova; la Corte ha interpretato che la rinuncia della parte alla richiesta di escussione del teste rientra nella disponibilità delle prove e non può essere sindacata.
art. 190 cod. proc. pen.
«le prove sono ammesse a richiesta di parte»
Principio della disponibilità delle prove: le parti decidono quali prove chiedere; la mancata richiesta da parte della parte titolare della prova non impedisce al giudice di acquisirla solo su sua iniziativa nei limiti previsti.
art. 493 cod. proc. pen.
Regola sulla facoltà di richiedere prove da parte della parte; la Corte sottolinea che la parte può rinunciare alla facoltà di chiedere una prova.
art. 507 cod. proc. pen.
Potere officioso del giudice di disporre mezzi di prova d'ufficio; la Corte ricorda che la difesa avrebbe dovuto sollecitare tale potere se riteneva essenziale l'escussione del teste.
art. 468 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione all'autorizzazione alla citazione dei testimoni e alla funzione organizzativa della lista testimoniale; l'autorizzazione non obbliga la parte a esercitare la facoltà di richiedere l'escussione.
art. 463 cod. proc. pen.
«Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni L.] devono, a pena di inammissibilità»
Regola sul deposito della lista testimoniale a pena di inammissibilità; la Corte evidenzia che l'indicazione in lista è condizione usuale ma non impone l'obbligo di esercitare la richiesta di escussione.
art. 603 cod. proc. pen.
Disciplina la riassunzione delle prove e la rinnovazione istruttoria in appello: la Corte distingue i criteri applicabili ai diversi commi e ritiene che, nel caso di prova già nota, la difesa non abbia dimostrato la necessità della rinnovazione.
art. 164 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena quale prognosi di astensione da ulteriori reati; la Corte ricorda che si tratta di una valutazione prognostica discrezionale del giudice di merito.
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, di natura emendativa; la Corte conferma che la sua concessione resta a discrezione del giudice e può essere negata per reiterazione delle condotte.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e fattori rilevanti per la valutazione dei benefici; la Corte sottolinea che il giudice non deve necessariamente esaminare tutti gli elementi ma può indicare quelli ritenuti prevalenti.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamate nelle censure di violazione dei diritti processuali; la Corte di cassazione non ha ravvisato violazioni compatibili con tali principi di diritto nel caso concreto, avendo le scelte probatorie rispettato i limiti procedurali.
Massime di principio
- Il principio di disponibilità delle prove (art. 190 e 493 c.p.p.) consente alle parti di decidere se esercitare la facoltà di chiedere determinate prove; la rinuncia o la mancata richiesta da parte di chi aveva interesse non legittima automaticamente la censura per omissione da parte dell'altra parte o del giudice.
- La nomina/autorizzazione alla citazione di un teste non equivale a un obbligo per la parte che l'ha indicato di chiedere l'escussione: la parte può non esercitare la facoltà e tale scelta non sempre è sindacabile in sede di impugnazione.
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. la parte deve dimostrare la necessità della prova rispetto al presupposto probatorio esistente; se il compendio probatorio già acquisito appare sufficiente e congruamente motivato, il rigetto della rinnovazione non costituisce vizio.
- La Corte d'appello può motivare il rigetto dei benefici (sospensione condizionale, non menzione) richiamando gli elementi prevalenti che ne ostano, specialmente la reiterazione di condotte analoghe; la valutazione rimane discrezionale e non richiede l'elencazione di tutti i fattori dell'art. 133 c.p.
- La Corte di cassazione verifica la legittimità delle scelte processuali anche esaminando il verbale e gli atti quando sono dedotte censure di natura procedurale, ma non sostituisce la valutazione di merito del giudice sui fatti se la motivazione del merito non presenta lacune manifeste.
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