Sentenza n. 1267/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda-bis) n. 9164/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di demolizione d’ufficio, con oneri a carico dei destinatari, relativo a un ampliamento edilizio abusivo di circa 150 mq., adottato dopo un precedente ordine di demolizione non impugnato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli originari ricorrenti contestavano gli atti del procedimento sanzionatorio edilizio relativo a interventi di ristrutturazione e mutamento di destinazione d’uso realizzati senza titolo edilizio. Sostenevano che la demolizione non potesse essere disposta mentre erano pendenti domande di condono edilizio riguardanti l’edificio principale, assumendo che l’ampliamento fosse sostanzialmente collegato alle opere oggetto di condono. Deducevano inoltre difetto di istruttoria e di motivazione, sproporzione e irragionevolezza della misura, lesione del legittimo affidamento e omessa valutazione dei possibili rischi per la staticità dell’edificio principale. In appello deducevano anche la violazione della normativa regionale relativa al Piano d’assetto del Parco di Veio, l’estraneità agli abusi ai sensi dell’art. 29 d.P.R. 380/2001 e la violazione dell’art. 8 CEDU, richiamando una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. Roma Capitale eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’originaria ordinanza di demolizione del 2019, atto presupposto, e sosteneva comunque che l’ampliamento non fosse incluso nelle domande di condono e ricadesse in area sottoposta a vincoli archeologici e paesaggistici.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha confermato che la mancata tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione rende inammissibile l’impugnazione del successivo provvedimento di demolizione d’ufficio, in quanto quest’ultimo è atto immediatamente e inevitabilmente consequenziale al primo. L’impugnazione dell’atto successivo non può essere utilizzata per dedurre nuovamente vizi propri dell’ordine di demolizione ormai divenuto inoppugnabile, né può determinare una rimessione in termini. L’appello è stato inoltre dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., perché non formulava una critica specifica alla statuizione del TAR sull’inammissibilità, limitandosi a reiterare contestazioni relative alla demolizione. Il Collegio ha comunque rilevato l’infondatezza delle censure anche nel merito: l’ampliamento di 150 mq. era estraneo alle domande di condono e ai relativi presupposti. Ha ribadito che l’ordine di demolizione di un’opera priva di titolo edilizio è un provvedimento vincolato e doveroso, che richiede soltanto l’indicazione delle ragioni di ripristino della legalità violata; non occorrono una specifica motivazione sull’interesse pubblico, una comparazione con gli interessi privati o una valutazione dell’affidamento, anche se l’abuso è risalente. La natura vincolata della misura rende superflua anche la comunicazione di avvio del procedimento. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento di 4.000 euro di spese del grado, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
L’appello deve contenere una critica specifica alle statuizioni della sentenza impugnata; la mancata censura specifica della ragione decisoria rende l’appello inammissibile.
art. 29 d.P.R. 380/2001
Richiamato dagli appellanti con riguardo alla loro asserita estraneità agli abusi edilizi; la censura non è stata esaminata favorevolmente perché preclusa dalla mancata impugnazione dell’ordine di demolizione presupposto.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alla demolizione di opere abusive e alla pretesa sospensione della procedura in pendenza di condono; il Collegio ha ritenuto le relative censure inammissibili e comunque infondate.
art. 8 CEDU
Richiamato dagli appellanti a tutela della vita privata e familiare e del domicilio; la censura non ha superato le preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione dell’ordine di demolizione.
art. 10 legge regionale Lazio n. 29/1997
Richiamato dagli appellanti in relazione all’applicabilità del Piano d’assetto del Parco di Veio; la censura è rimasta preclusa e non ha condotto alla riforma della sentenza.
Massime di principio
- La mancata tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione rende inammissibile il ricorso contro il successivo provvedimento di demolizione d’ufficio quando quest’ultimo costituisce conseguenza immediata e inevitabile dell’atto presupposto, salvo che siano dedotti vizi propri dell’accertamento di inottemperanza o dell’acquisizione.
- L’impugnazione dell’atto applicativo o consequenziale non può essere utilizzata per dedurre vizi propri dell’ordine di demolizione ormai divenuto inoppugnabile, poiché ciò determinerebbe una rimessione extra ordinem nei termini di impugnazione.
- In appello è necessario formulare una critica specifica contro ciascuna statuizione della sentenza impugnata; la mera reiterazione dei motivi di primo grado, senza censurare la ragione decisoria posta a fondamento dell’inammissibilità, comporta l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.
- L’ordine di demolizione di un’opera edilizia priva di titolo abilitativo è un provvedimento vincolato e doveroso, sicché è sufficiente indicare le ragioni del ripristino della legalità violata; non sono necessarie una specifica valutazione dell’interesse pubblico, una comparazione con gli interessi privati o una motivazione sull’affidamento del destinatario, anche quando l’abuso sia risalente.
- La natura vincolata dell’ordine di demolizione rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 408/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 411/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →