Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6236/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la loro istanza di revoca della confisca di due immobili (Via degli Zolfatai 12, Catania) e delle quote della Empire s.r.l., disposta nel procedimento di prevenzione a carico di Giacomo Maurizio Ieni. Hanno dedotto, in sintesi: (i) omissione di risposta della Corte d'appello alle censure proposte in appello, con conseguente motivazione apparente in violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p.; (ii) erronea esclusione del carattere di "prova nuova" delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Maurizio Cesare Toscano e Gaetano D'Aquino, acquisite in sede di indagini difensive dopo la formazione del giudicato del procedimento di prevenzione; i ricorrenti sostengono che tali dichiarazioni contengono elementi inediti decisivi. In via subordinata hanno prospettato un'incostituzionalità dell'art. 7 della legge 27/12/1956 n. 1423 nella parte che non riconosce come "prova nuova" la sopravvenienza di ulteriori dichiarazioni di soggetti le cui precedenti dichiarazioni erano già state acquisite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato (rispondendo analiticamente alle doglianze) e che le dichiarazioni dei collaboratori non costituissero prova nuova rilevante per la revoca: il materiale istruttorio da cui tali dichiarazioni si originavano era già nella disponibilità del procedimento di prevenzione e i ricorrenti, con ordinaria diligenza, avrebbero potuto sollecitare gli approfondimenti ritenuti successivamente utili. Pertanto la sopravvenienza delle escussioni a difesa non trasforma in "nuove" prove quelle che erano deducibili e dedotte tardivamente volontariamente. Inoltre la Corte ha escluso che ricorra causa di forza maggiore o impedimento assoluto che giustificasse la tardiva acquisizione delle prove. L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 è stata ritenuta manifestamente infondata/irrilevante, non essendo la questione posta a base della decisione impugnata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in base all'art. 616.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata rispondesse adeguatamente al dovere motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 c.p.p., avendo esaminato e respinto analiticamente le doglianze avanzate.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    L'art. 7 individua il rimedio della revoca della confisca; la Corte ha interpretato la nozione di "prova nuova" come limitativa: rilevano le prove effettivamente non deducibili al tempo del procedimento originario (perché ignote), non le prove che erano invece disponibili o deducibili con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La giurisprudenza di legittimità (richiamata) ha espresso il principio sulla prova nuova con riferimento all'art. 28 del d.lgs. 159/2011; tale orientamento è stato considerato estensibile, ratione temporis, alla revoca ex art. 7 della legge 1423/1956.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 3, art. 24, art. 27 comma 2, art. 117

    I ricorrenti avevano prospettato profili di incostituzionalità dell'art. 7 in relazione a tali disposizioni (e all'art. 6 par. 2 CEDU) ma la questione è stata ritenuta non decisiva e manifestamente infondata nel caso concreto, dato che la decisione si è basata su ragioni procedurali e di tempestiva deducibilità delle prove.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamata nella prospettazione di illegittimità costituzionale ma non accolta: la Corte ha ritenuto che non sussistesse un vulnus al giusto processo nel senso dedotto, poiché le prove erano deducibili nel precedente procedimento.

  • Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per definire la nozione di "prova nuova": sono nuove le prove formatesi dopo il giudicato o quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte successivamente; non rientrano le prove deducibili e non dedotte per mancata diligenza.

Massime di principio

  • La "prova nuova" ai fini della revoca della confisca è solo quella che al tempo del procedimento originario non poteva essere dedotta perché ignota o non accessibile; prove reperibili o deducibili con ordinaria diligenza non sono "nuove".
  • Se l'elemento probatorio era nella disponibilità del procedimento di prevenzione o di chi vi ha partecipato, il ritardato utilizzo di tale elemento non giustifica la revoca della confisca.
  • Il rimedio di revoca (art. 7 legge 1423/1956 o art. 28 d.lgs. 159/2011) non è uno strumento per riaprire il giudizio quando la parte avrebbe potuto tempestivamente promuovere approfondimenti e acquisizioni istruttorie; l'onere della diligenza difensiva è determinante.
  • La Corte di appello deve motivare compiutamente rispetto alle censure di parte; la mera adesione alle conclusioni del primo giudice non è in sé vizio se la decisione contiene una valutazione autonoma e analitica delle doglianze.
  • Le questioni di costituzionalità che non sono poste a base della decisione impugnata possono essere dichiarate irrilevanti o manifestamente infondate se la questione principale è risolta su base procedurale/ probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.