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Sentenza

Sentenza n. 1698/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 539/2025, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 23 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202504566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 539/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 23 aprile 2025 e, alla data del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nonostante il giudicato, l'Amministrazione non aveva eseguito l'obbligo di erogazione. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire la prova dell'integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata in copia conforme all'Amministrazione. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni necessario per procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell'integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, alla rifusione del contributo unificato e al pagamento diretto ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente, richiesta dalla ricorrente e riconosciuta dal giudicato del Tribunale di Monza.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza civile è stato ritenuto comprovato dall'attestazione della cancelleria del Tribunale di Monza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il termine dilatorio minimo deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore prima dell'avvio dell'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato in copia conforme all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l'Amministrazione che deduca l'avvenuto adempimento deve fornire la prova dell'integrale esecuzione del comando giudiziale; in mancanza, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore.
  • Le funzioni di Commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di compenso, quando l'incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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