Cassazione Penale, Ordinanza n. 01510/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato censurava la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare si deduceva l'illogicità della motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, sia con riferimento alla determinazione della pena base sia con riferimento agli aumenti per la continuazione esterna. La censura sosteneva, in sostanza, che la motivazione fosse contraddittoria o non adeguata nella giustificazione dello scostamento dal minimo edittale e della misura degli aumenti, ma la Corte ha ritenuto che tali doglianze fossero generiche e manifestamente infondate, a fronte di una motivazione puntuale della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse puntuale e logicamente coerente sia nella determinazione della pena base per il reato più grave individuato nel primo episodio contestato al capo 50, sia nella quantificazione degli aumenti per la continuazione. Ha valorizzato, quanto alla continuazione esterna, la successione e sequenza dei fatti e l'aumento del prezzo della corruzione come indicatori della maggiore gravità dei fatti, idonei a giustificare un maggiore aumento di pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione e i relativi aumenti di pena devono essere sorretti da una motivazione non illogica; la maggiore gravità dei fatti può giustificare incrementi più elevati.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione sugli aumenti di pena per continuazione è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla misura dell'aumento, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudice di merito può determinare la pena base oltre il minimo edittale e applicare aumenti per continuazione in misura superiore al minimo quando dia conto, in modo puntuale e non contraddittorio, della maggiore gravità della condotta.
- Ai fini della continuazione esterna, la successione temporale e la sequenza dei fatti, unitamente all'incremento del prezzo della corruzione o di altri indici di maggiore gravità, possono legittimare un aumento di pena più consistente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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