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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-339/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2024. — Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty contro LC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Rischio di eccessivo indebitamento – Articolo 8 – Obbligo del creditore di verifica del merito creditizio del consumatore – Articolo 10 – Informazioni da inserire nei contratti di credito – Articolo 23 – Sanzione in caso di violazione di tale obbligo – Sanzioni equivalenti – Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione applicata. — Causa C-339/23

Giurisprudenza europea62023CJ0339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva 2008/48/CE non impone un trattamento sanzionatorio identico per tutte le violazioni degli obblighi gravanti sul creditore. L’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e gli obblighi informativi nei contratti di credito sono entrambi fondamentali, ma perseguono finalità diverse e possono giustificare sanzioni differenti. Rimane però fermo che le sanzioni nazionali devono essere sempre effettive, proporzionate e dissuasive.

Sanzioni nazionali per la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore nei contratti di credito al consumo e loro possibile differenziazione rispetto alle sanzioni previste per altri obblighi della direttiva 2008/48/CE.

La questione giuridica

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l’obbligo del creditore di verificare il merito creditizio del consumatore è equivalente agli altri obblighi previsti dalla direttiva, in particolare agli obblighi di informazione di cui all’articolo 10, con la conseguenza che le sanzioni previste dall’articolo 23 per la violazione di tali obblighi non possono essere diverse per ciascuna singola violazione.

Principio di diritto

L’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE non osta a che lo Stato membro preveda sanzioni diverse per la violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e per la violazione di altri obblighi della direttiva, compresi quelli informativi dell’articolo 10, paragrafo 2, purché tutte le sanzioni nazionali siano effettive, proporzionate e dissuasive e il giudice nazionale le applichi in modo conforme a tali requisiti, tenendo conto della gravità concreta della violazione e delle sue conseguenze per il consumatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10 della direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 23 della direttiva 2008/48/CE

Sanzioni per la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio nel credito al consumo

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, nell’ambito di una controversia tra il cessionario di un credito e il consumatore mutuatario. Il giudice polacco chiedeva se, ai sensi della direttiva 2008/48/CE, la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore dovesse essere sanzionata nello stesso modo delle violazioni degli obblighi informativi previsti dalla direttiva.

Fatti e procedimento principale

Nel 2017 LC aveva concluso con Nest Bank un contratto di credito al consumo, poi ceduto a Horyzont. A fronte dell’inadempimento del debitore, il cessionario aveva ottenuto un’ingiunzione di pagamento, contro la quale LC aveva proposto opposizione sostenendo che la banca non avesse valutato il suo merito creditizio. Il giudice del rinvio ha accertato che il credito era stato concesso in violazione delle norme di trasposizione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE e ha rilevato l’assenza, nel diritto polacco, di una sanzione specifica per tale violazione.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare i considerando 26 e 47 della direttiva 2008/48/CE, nonché gli articoli:

  • 8, paragrafo 1, che impone al creditore di valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto;
  • 10, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito;
  • 23, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva.

Quadro nazionale richiamato dal giudice del rinvio

Il giudice nazionale ha descritto la disciplina polacca, che prevede l’obbligo di valutazione del merito creditizio nella legge sul credito ai consumatori e una sanzione di tipo "credito gratuito" per specifiche violazioni informative, ma non per la mancata verifica del merito creditizio. È stata inoltre evocata la possibile applicazione della nullità ex articolo 58 del codice civile, mentre il giudice del rinvio sottolineava che la pluralità di rimedi interni poteva generare differenze di proporzionalità incompatibili con il diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 23 della direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle sanzioni, entro il limite che esse siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tale scelta nazionale deve essere compatibile con l’obiettivo della direttiva e, se necessario, il giudice interno deve interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva.

La Corte osserva poi che la direttiva 2008/48/CE disciplina obblighi distinti, finalizzati a proteggere interessi diversi:

  • la verifica del merito creditizio mira a prevenire il sovraindebitamento e l’insolvenza del consumatore, responsabilizzando il creditore;
  • gli obblighi informativi consentono al consumatore di comprendere le condizioni del finanziamento e di valutare consapevolmente se vincolarsi contrattualmente.

Pur essendo entrambi obblighi di importanza fondamentale, le loro violazioni non producono necessariamente conseguenze analoghe. La mancata valutazione del merito creditizio espone direttamente il consumatore al rischio di contrarre un credito insostenibile; le omissioni informative, invece, possono avere intensità e gravità diverse a seconda del contenuto mancante e incidere, ad esempio, sulla comparazione delle offerte o sull’esercizio dei diritti contrattuali.

Decisione e portata pratica

La Corte conclude che l’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE non vieta che la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, sia soggetta a una sanzione diversa da quella prevista per la violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, o di altri obblighi equivalenti della direttiva. Ciò è però consentito solo se le sanzioni nazionali rispettano i requisiti di effettività, proporzionalità e deterrenza.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nel credito al consumo, non esiste un obbligo europeo di uniformità sanzionatoria tra verifica del merito creditizio e obblighi informativi: gli Stati membri possono differenziare le conseguenze giuridiche delle diverse violazioni, purché il sistema complessivo resti coerente con l’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE e con la tutela effettiva del consumatore.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoricredito al consumomerito creditiziosanzioni amministrative e civilicontratti di credito

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