Corte di giustizia, Sentenza C-227/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2024. — Kwantum Nederland BV e Kwantum België BV contro Vitra Collections AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 4 – Diritti esclusivi – Protezione in forza del diritto d’autore di oggetti delle arti applicate il cui paese d’origine non è uno Stato membro – Convenzione di Berna – Articolo 2, paragrafo 7 – Criterio di reciprocità sostanziale – Ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri – Applicazione da parte degli Stati membri del criterio di reciprocità sostanziale – Articolo 351, primo comma, TFUE. — Causa C-227/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che una controversia sulla tutela d'autore di un oggetto di design commercializzato in uno Stato membro rientra nell'ambito della direttiva 2001/29 se l'oggetto è qualificabile come "opera". Ha poi escluso che gli Stati membri possano applicare, in materia di riproduzione e distribuzione, il criterio di reciprocità sostanziale della Convenzione di Berna nei confronti di opere originarie di paesi terzi e create da cittadini di paesi terzi. Infine, ha chiarito che l'articolo 351 TFUE non consente a uno Stato membro di derogare alla disciplina armonizzata dell'Unione invocando tale convenzione.
Diritto d'autore su opere delle arti applicate originarie di paesi terzi: il criterio di reciprocità sostanziale della Convenzione di Berna non può essere applicato dagli Stati membri in presenza dell'armonizzazione della direttiva 2001/29.
La questione giuridica
Se una controversia relativa alla tutela d'autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro rientri nell'ambito del diritto dell'Unione; se, alla luce dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, la limitazione della tutela mediante il criterio di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna debba essere prevista dalla legge; se, in presenza della direttiva 2001/29, spetti solo al legislatore dell'Unione decidere se introdurre tale limitazione; e se l'articolo 351, primo comma, TFUE consenta a uno Stato membro di continuare ad applicare quel criterio in deroga al diritto dell'Unione.
Principio di diritto
La direttiva 2001/29 si applica anche alle opere delle arti applicate originarie di paesi terzi o create da autori cittadini di paesi terzi, purché l'oggetto soddisfi i requisiti di "opera"; di conseguenza, gli Stati membri non possono introdurre nel diritto nazionale il criterio di reciprocità sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna per escludere o limitare la tutela concessa dagli articoli 2 e 4 della direttiva. Una simile limitazione, incidendo sul godimento dei diritti d'autore nel mercato interno, dovrebbe essere prevista dal legislatore dell'Unione e non può essere giustificata dall'articolo 351 TFUE, che non consente allo Stato membro di discostarsi dagli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 351 TFUE
- Articolo 17, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2001/29/CE
- Articoli 2, 3 e 4 direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5 direttiva 2001/29/CE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
- Convenzione di Berna, articolo 2, paragrafo 7
- Convenzione di Berna, articolo 5, paragrafo 1
- Convenzione di Berna, articolo 7, paragrafo 8
- Convenzione di Berna, articolo 14-ter, paragrafo 2
- Convenzione di Berna, articolo 19
- Accordo TRIPS, articoli 3 e 9, paragrafo 1
- TDA (Trattato OMPI sul diritto d'autore), articolo 1, paragrafo 4
- Direttiva 2001/84/CE, articolo 7, paragrafo 1
- Direttiva 2006/116/CE, articolo 7, paragrafo 1
Diritto d'autore su opere delle arti applicate originarie di paesi terzi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra Kwantum Nederland BV e Kwantum België BV e Vitra Collections AG. Al centro vi è la commercializzazione, nei Paesi Bassi e in Belgio, di una sedia ritenuta dalla Vitra un'imitazione della sedia DSW, concepita da Charles e Ray Eames.
Fatti e procedimento principale
La Vitra, società svizzera, sostiene di essere titolare di diritti d'autore sulla sedia DSW, concepita da cittadini statunitensi ed esposta al Museum of Modern Art di New York. La Kwantum, che gestisce una catena di negozi di arredamento, ha commercializzato una sedia denominata "sedia Paris". Il tribunale di primo grado aveva escluso la violazione; la corte d'appello aveva invece accolto la domanda della Vitra. Il giudice di ultima istanza ha quindi chiesto alla Corte come si coordini la direttiva 2001/29 con la Convenzione di Berna, la Carta e l'articolo 351 TFUE.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se la controversia rientri nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione;
- se la limitazione della tutela d'autore mediante il criterio di reciprocità sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna debba essere "prevista dalla legge" ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta;
- se spetti solo al legislatore dell'Unione, e non ai legislatori nazionali, decidere se introdurre tale limitazione per le opere delle arti applicate provenienti da paesi terzi;
- se l'articolo 351, primo comma, TFUE consenta a uno Stato membro di applicare comunque quel criterio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2001/29/CE, in specie gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10, paragrafo 1;
- la Carta, articoli 17, paragrafo 2, e 52, paragrafo 1;
- la Convenzione di Berna, articolo 2, paragrafo 7, nonché gli articoli 5, paragrafo 1, 7, paragrafo 8, 14-ter, paragrafo 2 e 19;
- l'articolo 351 TFUE;
- come contesto internazionale, l'accordo TRIPS e il TDA.
Ricevibilità
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Il giudice del rinvio ha descritto sufficientemente il contesto fattuale e giuridico e ha chiarito perché l'interpretazione del diritto dell'Unione è necessaria per decidere la causa. Inoltre, la Convenzione di Berna produce effetti indiretti nell'ordinamento dell'Unione attraverso il TDA e l'accordo TRIPS, sicché la Corte può interpretarne le disposizioni per fornire una risposta utile.
Ambito di applicazione del diritto dell'Unione
La Corte afferma che una situazione in cui una società rivendica tutela d'autore su un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro rientra nell'ambito del diritto dell'Unione, purché l'oggetto possa essere qualificato come "opera" ai sensi della direttiva 2001/29.
Sotto questo profilo, la Corte ricorda che:
- l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 riguarda la tutela del diritto d'autore nel mercato interno;
- l'ambito della direttiva è territoriale e non dipende dal paese d'origine dell'opera o dalla cittadinanza dell'autore;
- un oggetto delle arti applicate può costituire "opera" se è originale e se costituisce espressione di creazione intellettuale propria dell'autore, secondo la giurisprudenza Levola Hengelo e Cofemel.
Applicabilità della direttiva 2001/29 alle opere originarie di paesi terzi
La Corte interpreta gli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/29 nel senso che essi si applicano anche a opere delle arti applicate originarie di paesi terzi o create da autori cittadini di paesi terzi. La direttiva non contiene, infatti, alcuna condizione relativa al paese d'origine o alla cittadinanza dell'autore.
La Corte fonda questa conclusione su tre elementi:
- il testo delle disposizioni, che attribuisce diritti esclusivi agli autori senza distinguere in base all'origine dell'opera;
- il contesto, che comprende anche altre norme armonizzate, come l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/116;
- gli obiettivi della direttiva, cioè un alto livello di protezione e l'eliminazione di frammentazioni del mercato interno.
Incompatibilità del criterio di reciprocità sostanziale con la direttiva 2001/29
La Corte afferma che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, gli Stati membri non possono applicare il criterio di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna per negare la tutela prevista dagli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/29 a un'opera delle arti applicate originaria di un paese terzo e creata da un cittadino di un paese terzo.
La ragione è duplice:
- una simile applicazione contrasterebbe con il testo della direttiva e comprometterebbe l'uniformità della tutela nel mercato interno;
- la misura costituirebbe una limitazione del diritto di proprietà intellettuale tutelato dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta e, quindi, dovrebbe essere prevista dalla legge ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1.
Tuttavia, la Corte osserva che il legislatore dell'Unione non ha introdotto, nella direttiva 2001/29 né altrove, una limitazione di questo tipo. Perciò non spetta ai legislatori nazionali colmare tale lacuna. La Corte sottolinea anche che l'elenco delle eccezioni e limitazioni dell'articolo 5 della direttiva 2001/29 è esaustivo e non include il criterio di reciprocità sostanziale.
Rapporto con la Convenzione di Berna e con altri strumenti UE
La Corte distingue la direttiva 2001/29 da altri atti dell'Unione che, invece, recepiscono espressamente forme di reciprocità sostanziale, come:
- l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/116 sulla durata della protezione;
- l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/84 sul diritto di seguito.
Questa scelta dimostra che, quando il legislatore dell'Unione ha voluto introdurre una limitazione o un meccanismo di reciprocità, lo ha fatto espressamente. La mancata previsione nella direttiva 2001/29 impedisce agli Stati membri di applicarla autonomamente.
Articolo 351 TFUE
Quanto all'articolo 351, primo comma, TFUE, la Corte esclude che esso possa autorizzare uno Stato membro ad applicare il criterio di reciprocità sostanziale in deroga alla direttiva 2001/29. Sebbene la Convenzione di Berna sia una convenzione internazionale rilevante ai fini di tale disposizione, lo Stato membro non può invocarla per sottrarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione quando la convenzione gli attribuisce solo una facoltà e non un obbligo.
In altre parole, se la norma internazionale consente ma non impone un certo esito, lo Stato membro deve astenersi dal seguirlo quando tale esito è incompatibile con il diritto dell'Unione. La Corte richiama inoltre il principio per cui, in caso di successiva evoluzione del diritto dell'Unione, la convenzione anteriore non può essere opposta per giustificare una deroga alla disciplina unionale.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- la situazione di causa rientra nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione, purché l'oggetto sia qualificabile come "opera";
- gli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/29, letti alla luce della Carta, ostano all'applicazione del criterio di reciprocità sostanziale della Convenzione di Berna da parte degli Stati membri;
- l'articolo 351 TFUE non consente a uno Stato membro di applicare quel criterio in deroga al diritto dell'Unione.
Principio affermato
La tutela d'autore armonizzata dalla direttiva 2001/29 si estende anche alle opere delle arti applicate originarie di paesi terzi o create da autori cittadini di paesi terzi, se l'oggetto è una "opera"; pertanto, uno Stato membro non può subordinare tale tutela al criterio di reciprocità sostanziale della Convenzione di Berna, salvo un'espressa scelta del legislatore dell'Unione. L'articolo 351 TFUE non legittima una simile deroga nazionale.
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