Corte di giustizia, Sentenza C-513/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 24 ottobre 2024. — Obshtina Pleven contro Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Аdministrativen sad - Pleven. — Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Appalti pubblici di lavori – Articolo 42, paragrafo 3, lettera b) – Specifiche tecniche – Menzione “o equivalente” – Riferimento a norme tecniche – Regolamento (UE) n. 305/2011 – Direttiva 2014/35/UE. — Causa C-513/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, negli appalti pubblici, il rinvio a norme tecniche nei documenti di gara deve essere accompagnato dalla formula "o equivalente" anche quando si tratta di norme armonizzate in materia di prodotti da costruzione. La regola nazionale bulgara che impone tale indicazione è compatibile con la direttiva 2014/24, poiché tutela la concorrenza e non esclude la prova dell’equivalenza da parte dell’offerente. L’assenza della formula non può quindi essere giustificata dal fatto che la norma richiamata sia armonizzata o che non esistano alternative equivalenti in senso tecnico.
Rinvio pregiudiziale sull’obbligo di indicare "o equivalente" nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico quando si rinvia a norme nazionali che traspongono norme europee, incluse norme armonizzate in materia di prodotti da costruzione.
La questione giuridica
Se l’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24, letto con l’allegato VII, punto 2, osti a una normativa e a una giurisprudenza nazionali che impongono sempre alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiungere la menzione "o equivalente" quando le specifiche tecniche di una gara rinviano a norme nazionali che traspongono norme europee, comprese le norme armonizzate del regolamento (UE) n. 305/2011, anche se si tratta di norme armonizzate e nonostante la pretesa assenza di equivalenti.
Principio di diritto
L’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24 non osta a una normativa nazionale che impone alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiungere sempre la menzione "o equivalente" quando le specifiche tecniche di gara rinviano a norme nazionali che recepiscono norme europee, comprese le norme armonizzate del regolamento n. 305/2011. La Corte afferma che la disposizione non prevede alcuna deroga per le norme armonizzate e che tale obbligo è coerente con la definizione di "norma" dell’allegato VII e con l’esigenza di apertura alla concorrenza, ferma restando la possibilità per l’offerente di dimostrare l’equivalenza ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 5.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 4, lettera a), direttiva 2014/24/UE
- Articolo 42, paragrafi 2, 3 e 5, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 44, direttiva 2014/24/UE
- Allegato VII, punto 2, direttiva 2014/24/UE
- Regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 2, punto 11, regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 17, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 305/2011
- Direttiva 98/34/CE
- Regolamento (UE) n. 1025/2012
- Articolo 2, punto 1, lettera c), regolamento (UE) n. 1025/2012
- Direttiva 2014/35/UE
- Articolo 48, paragrafo 2, legge bulgara sugli appalti pubblici
Obbligo di indicare "o equivalente" nei rinvii a norme tecniche negli appalti pubblici
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Pleven in una controversia tra il Comune di Pleven e l’autorità di gestione del programma operativo "Regioni in via di sviluppo" 2014-2020. La questione nasce da una rettifica finanziaria imposta al Comune per asserita violazione delle regole sugli appalti pubblici, in particolare per non aver inserito la menzione "o equivalente" accanto a rinvii a norme tecniche nel capitolato di gara.
Fatti e procedimento principale
Il Comune di Pleven aveva indetto una gara per lavori di ricostruzione di elementi dell’ambiente urbano, suddivisa in tre lotti. Le specifiche tecniche del lotto n. 1 facevano riferimento, senza la formula "o equivalente", alle norme BDS 624:87, BDS EN 1340:2005 e EN 60332-1-2. Successivamente, l’autorità di gestione del programma operativo ha disposto una rettifica finanziaria pari al 25% del contratto, ritenendo che l’omissione della menzione obbligatoria avesse limitato indebitamente la partecipazione degli operatori economici e creato un rischio di pregiudizio per il bilancio dell’Unione.
Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo che la mancata indicazione non aveva inciso sulla concorrenza, anche perché le norme richiamate sarebbero norme armonizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 e, in quanto tali, già espressione di un’unica disciplina tecnica.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24, letto con l’allegato VII, punto 2, osti a una disciplina nazionale che impone sempre l’inserimento della formula "o equivalente" quando i documenti di gara rinviano a norme nazionali che traspongono norme europee, comprese norme armonizzate del regolamento n. 305/2011.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 42, paragrafi 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24;
- l’articolo 44 della medesima direttiva;
- l’allegato VII, punto 2, della direttiva 2014/24, che definisce la nozione di "norma";
- il regolamento (UE) n. 305/2011, specialmente l’articolo 2, punto 11, e l’articolo 17, paragrafo 5;
- il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva 2014/35/UE, per i richiami alle nozioni di norma e norma armonizzata;
- la legge bulgara sugli appalti pubblici, articolo 48, paragrafo 2, che impone l’aggiunta di "o equivalente".
Ragionamento della Corte
In via preliminare, la Corte osserva che la domanda non consentiva di verificare con certezza il superamento della soglia di applicazione dell’articolo 4 della direttiva 2014/24. Tuttavia, richiama la propria giurisprudenza secondo cui esiste un interesse certo dell’Unione all’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto UE recepite in modo diretto e incondizionato anche per situazioni non necessariamente ricadenti nel loro ambito applicativo, soprattutto quando la normativa nazionale si applica in generale agli appalti finanziati con fondi europei.
Nel merito, la Corte interpreta letteralmente l’articolo 42, paragrafo 3, lettera b): quando le specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento a norme, il riferimento deve sempre contenere la menzione "o equivalente". La disposizione non prevede alcuna eccezione per le norme armonizzate del regolamento n. 305/2011.
La Corte sottolinea inoltre che questa lettura è coerente con l’allegato VII, punto 2, che qualifica la "norma" come specifica tecnica non obbligatoria, e con l’articolo 42, paragrafo 5, che consente all’offerente di dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato l’equivalenza delle soluzioni proposte rispetto alle specifiche tecniche. La soluzione è anche conforme all’obiettivo, enunciato nel considerando 74, di favorire l’apertura alla concorrenza e di evitare restrizioni artificiose mediante specifiche tecniche troppo rigide.
La Corte aggiunge che, nel caso concreto, è irrilevante che le norme richiamate figurassero negli elenchi delle norme armonizzate pubblicati dalla Commissione ai fini del regolamento n. 305/2011 o della direttiva 2014/35.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiungere la menzione "o equivalente" in tutti i casi in cui le specifiche tecniche di una gara rinviino a norme nazionali che traspongono norme europee, incluse le norme armonizzate rientranti nel regolamento n. 305/2011.
Principio affermato
Il rinvio a norme tecniche nei documenti di gara pubblica deve essere accompagnato dalla formula "o equivalente" anche quando la norma richiamata è armonizzata: l’offerente resta sempre legittimato a dimostrare l’equivalenza della soluzione proposta rispetto ai requisiti tecnici indicati.
Come è indicizzato
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