Corte di giustizia, Sentenza C-441/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2024. — LM contro Omnitel Comunicaciones SL e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 3, paragrafo 1 – Agenzia interinale – Impresa utilizzatrice – Nozioni – Messa a disposizione di una lavoratrice – Contratto di prestazione di servizi – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 15 – Congedo di maternità – Licenziamento nullo o illegittimo – Condanna in solido dell’agenzia interinale e dell’impresa utilizzatrice. — Causa C-441/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la nozione di agenzia interinale nella direttiva 2008/104 dipende dalla sostanza del rapporto e non dall’esistenza, nel diritto nazionale, di un’autorizzazione amministrativa. Ha inoltre precisato i criteri per distinguere una vera messa a disposizione di lavoro da una semplice prestazione di servizi, valorizzando il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice. Infine, ha confermato la parità retributiva prevista dalla direttiva per i lavoratori interinali e ha dichiarato irricevibili le questioni sul reintegro post-maternità e sulla solidarietà nel licenziamento nullo.
Lavoro tramite agenzia interinale: applicabilità della direttiva 2008/104 a un’impresa priva di autorizzazione amministrativa, qualificazione della messa a disposizione e parità di trattamento retributiva; irricevibilità delle questioni sul reintegro dopo maternità.
La questione giuridica
Se la direttiva 2008/104 si applichi anche a soggetti non qualificati dal diritto interno come agenzie interinali per mancanza di autorizzazione amministrativa; se, in concreto, la relazione tra Leadmarket, LM e Microsoft integri un lavoro tramite agenzia interinale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1; se l’articolo 5, paragrafo 1, imponga la parità retributiva rispetto a un’assunzione diretta presso l’impresa utilizzatrice; e se le questioni sul diritto al rientro dopo il congedo di maternità e sulla responsabilità solidale per gli effetti del licenziamento nullo siano ricevibili.
Principio di diritto
La direttiva 2008/104 si applica a qualsiasi impresa che stipuli contratti di lavoro o instaurI rapporti di lavoro con lavoratori allo scopo di metterli temporaneamente a disposizione di un’impresa utilizzatrice sotto il controllo e la direzione di quest’ultima, anche se tale impresa non è qualificata dal diritto nazionale come agenzia interinale e non dispone di un’autorizzazione amministrativa. Sussiste lavoro tramite agenzia interinale quando il lavoratore è effettivamente subordinato all’impresa utilizzatrice, che determina le prestazioni, le modalità di esecuzione, le istruzioni e le norme interne e ne controlla lo svolgimento; in tal caso, per la durata della missione, il lavoratore ha diritto a una retribuzione almeno pari a quella che avrebbe percepito se assunto direttamente dalla stessa impresa. Le questioni sul rientro dopo il congedo di maternità e sulla responsabilità solidale per il licenziamento nullo sono state dichiarate irricevibili per insufficienza di elementi e carattere ipotetico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/104/CE
- Articolo 1 direttiva 2008/104/CE
- Articolo 2 direttiva 2008/104/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2008/104/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/104/CE
- Articolo 9, paragrafo 2, direttiva 2008/104/CE
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2006/54/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/54/CE
- Articolo 15 direttiva 2006/54/CE
- Articolo 157 TFUE
- Direttiva 92/85/CEE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 94
Lavoro tramite agenzia interinale, parità di trattamento e licenziamento di una lavoratrice in maternità
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid e riguarda l’interpretazione della direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale e della direttiva 2006/54/CE sulla parità tra uomini e donne. La controversia principale oppone LM a diverse società, tra cui Leadmarket e Microsoft Ibérica, in relazione al licenziamento della lavoratrice e alla qualificazione del rapporto tra le imprese.
Fatti e procedimento principale
LM aveva svolto, dopo un tirocinio presso Microsoft, attività lavorativa tramite una successione di contratti con imprese diverse, tra cui Leadmarket, nell’ambito di prestazioni rese in favore di Microsoft. Durante la gravidanza, Microsoft comunicava a Leadmarket la cessazione del contratto di servizi; successivamente, dopo il congedo di maternità e altri congedi, LM veniva licenziata da Leadmarket.
Il giudice di primo grado aveva escluso Microsoft, ritenendo che LM non fosse stata messa a sua disposizione, e aveva dichiarato nullo il licenziamento, ma aveva negato il risarcimento per discriminazione legata alla maternità. In appello, LM sosteneva invece che si trattasse di una messa a disposizione concordata con Microsoft e che quest’ultima dovesse rispondere in solido delle conseguenze del licenziamento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:
- se la direttiva 2008/104 si applichi anche a un’impresa che mette lavoratori a disposizione senza essere formalmente autorizzata come agenzia interinale nel diritto interno;
- se, nel caso concreto, la relazione tra Leadmarket, LM e Microsoft integri lavoro tramite agenzia interinale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;
- se, in tale ipotesi, l’articolo 5, paragrafo 1, imponga la parità retributiva rispetto a un lavoratore assunto direttamente da Microsoft;
- se l’articolo 15 della direttiva 2006/54 garantisca il diritto di rientrare presso Microsoft al termine del congedo di maternità;
- se la disciplina nazionale sulla nullità del licenziamento imponga una responsabilità solidale tra agenzia e impresa utilizzatrice.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2008/104, in specie gli articoli 1, 2, 3, 5 e 9;
- la direttiva 2006/54, in specie gli articoli 2, 14 e 15;
- l’articolo 267 TFUE;
- l’articolo 157 TFUE;
- la direttiva 92/85/CEE, richiamata nella definizione di discriminazione collegata alla gravidanza e al congedo di maternità.
Prima questione: applicabilità della direttiva 2008/104
La Corte afferma che la direttiva 2008/104 si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che concluda contratti di lavoro o instauri rapporti di lavoro con lavoratori allo scopo di metterli temporaneamente a disposizione di un’impresa utilizzatrice sotto il suo controllo e la sua direzione, anche se tale soggetto non sia qualificato dal diritto nazionale come agenzia interinale per mancanza di autorizzazione amministrativa.
La Corte sottolinea che il testo della direttiva non subordina tale qualifica a un’autorizzazione preventiva e che una lettura diversa comprometterebbe l’effetto utile della direttiva, creando differenze di tutela tra Stati membri e consentendo facili elusioni della disciplina.
Seconda questione: nozione di lavoro tramite agenzia interinale
La Corte precisa che non basta una qualunque forma di prestazione di servizi fra imprese per integrare lavoro tramite agenzia interinale. Occorre che l’impresa che assume il lavoratore abbia come attività la sua messa a disposizione temporanea presso terzi e che il lavoratore presti la propria opera sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice.
Quanto al caso concreto, la Corte osserva che il giudice nazionale dovrà verificare se Leadmarket abbia effettivamente conservato il controllo e la direzione dell’attività oppure se tali poteri fossero esercitati da Microsoft. Sono richiamati, come indici rilevanti, l’imposizione delle prestazioni da eseguire, del modo di svolgerle, delle istruzioni e delle norme interne, nonché la sorveglianza concreta sull’esecuzione.
La Corte aggiunge che la circostanza che l’agenzia riceva una relazione mensile, approvi ferie e fissi orari non è di per sé decisiva, potendo trattarsi di formalità compatibili con il mantenimento del rapporto di lavoro presso l’agenzia. Spetta però al giudice nazionale valutare l’insieme delle circostanze.
Terza questione: parità retributiva
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 impone che il lavoratore tramite agenzia interinale, per tutta la durata della missione, percepisca una retribuzione almeno pari a quella che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto direttamente dall’impresa utilizzatrice per svolgere lo stesso lavoro. La retribuzione rientra infatti nelle condizioni di base di lavoro e occupazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f).
Quarta e quinta questione: irricevibilità
Le questioni relative al diritto di riprendere il lavoro dopo il congedo di maternità e alla responsabilità solidale per le conseguenze del licenziamento nullo sono dichiarate irricevibili. La Corte rileva che il giudice del rinvio non ha fornito elementi sufficienti sul quadro fattuale e giuridico, e che le questioni appaiono in parte ipotetiche, poiché non è dimostrato che il datore di lavoro fosse un’agenzia interinale né che vi fosse ancora un rapporto rilevante tra LM e Microsoft al momento del licenziamento.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la direttiva 2008/104 si applica anche a un’impresa priva di autorizzazione amministrativa, purché essa metta lavoratori a disposizione di un’impresa utilizzatrice sotto il controllo e la direzione di quest’ultima;
- rientra nel lavoro tramite agenzia interinale la situazione in cui il lavoratore è effettivamente messo a disposizione e sottoposto al controllo dell’utilizzatore;
- il lavoratore interinale deve percepire, per la durata della missione, un salario almeno pari a quello dovuto in caso di assunzione diretta;
- la quarta e la quinta questione sono irricevibili.
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