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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-476/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2024. — „STAR POST“ ЕOOD contro Komisia za regulirane na saobshteniyata. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE – Articolo 22, paragrafo 3 – Nozione di “fornitore di servizi postali interessat[o] da una decisione di una autorità nazionale di regolamentazione” – Diritto di ricorso. — Causa C-476/23

Giurisprudenza europea62023CJ0476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che, nel settore postale, il diritto di ricorso previsto dall’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE non può essere riservato ai soli destinatari formali della decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. Un concorrente del fornitore del servizio universale deve poter impugnare la decisione che determina i costi netti del servizio universale e ne constata l’onere eccessivo, se tale decisione può incidere sulla sua posizione di mercato. La soluzione è fondata sull’interpretazione autonoma della direttiva e sul principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta.

Diritto di ricorso del concorrente avverso la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che calcola i costi netti del servizio postale universale e constata un onere finanziario eccessivo.

La questione giuridica

Se l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che il concorrente del fornitore del servizio universale può impugnare dinanzi a un organo indipendente una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, non adottata nei suoi confronti, con cui si calcolano i costi netti del servizio universale e si accerta che essi costituiscono un onere finanziario eccessivo; in particolare, se la nozione di "fornitore di servizi postali interessato" richieda che la decisione sia destinata al soggetto che ricorre.

Principio di diritto

L’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che esclude il diritto di ricorso di un fornitore di servizi postali concorrente avverso una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, anche se non è il destinatario formale dell’atto, quando tale decisione è adottata nell’ambito della disciplina del servizio universale, mira a garantire condizioni di concorrenza non falsate e può incidere sulla posizione di mercato del concorrente. La nozione di "fornitore di servizi postali interessato" comprende quindi anche gli operatori concorrenti potenzialmente lesi dalla decisione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 97/67/CE
  • Direttiva 2008/6/CE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE
  • Articolo 14 della direttiva 97/67/CE
  • Articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE
  • Allegato I della direttiva 97/67/CE
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Diritto di ricorso del concorrente contro la decisione sui costi netti del servizio universale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa bulgara) in materia di servizi postali. Al centro della controversia vi è la possibilità, per un operatore postale concorrente del fornitore del servizio universale, di impugnare una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione relativa al calcolo dei costi netti del servizio universale e alla constatazione di un onere finanziario eccessivo.

Fatti e procedimento principale

STAR POST EOOD, titolare di una licenza per servizi rientranti nel servizio postale universale, ha contestato una decisione della Komisia za regulirane na saobshteniata (KRS). Con tale decisione, la KRS aveva determinato i costi netti totali del servizio postale universale prestato da Balgarski Poshti (BP) per il 2021 e aveva concluso che essi costituivano per BP un onere finanziario eccessivo.

In primo grado il ricorso di STAR POST era stato respinto per difetto di interesse ad agire, sul presupposto che la decisione non fosse rivolta a essa e non producesse effetti diretti sulla sua sfera giuridica. Nel giudizio di appello, la società ha sostenuto che, essendo concorrente di BP e avendo già sollevato in altre controversie profili di sovvenzionamento incrociato, doveva esserle riconosciuto il diritto di ricorso previsto dalla direttiva postale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 39 della direttiva 97/67/CE, che sottolinea la separazione tra funzioni di regolamentazione e di gestione;
  • l’articolo 7, paragrafi 1, 3, 4 e 5, sulla finanziabilità del servizio universale e sui principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
  • l’articolo 14, relativo alla contabilità separata e alla verifica dei costi del servizio universale;
  • l’articolo 22, paragrafo 3, che impone meccanismi di ricorso per "qualunque utente" e per "qualunque fornitore di servizi postali interessato da una decisione di una [ANR]";
  • l’allegato I, parte B, sui criteri di calcolo del costo netto;
  • i considerando 29, 41, 49 e 56 della direttiva 2008/6/CE;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte ha riformulato le questioni del giudice nazionale in termini sostanziali: si chiedeva se l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che limita il ricorso ai soli destinatari dell’atto, escludendo un concorrente del fornitore del servizio universale contro una decisione che determina i costi netti e accerta un onere finanziario eccessivo.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la nozione di "fornitore di servizi postali interessato" è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, poiché la direttiva non rinvia al diritto nazionale. Per interpretarla, la Corte valorizza la formulazione sostanzialmente identica dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE rispetto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche, disposizione già interpretata nel senso di includere anche i concorrenti del destinatario dell’atto quando la decisione sia adottata in un contesto di tutela della concorrenza e possa incidere sulla loro posizione sul mercato.

La Corte collega tale lettura agli obiettivi della disciplina postale: completamento del mercato interno, garanzia di un livello comune di servizio universale e armonizzazione regolatoria in un mercato in transizione verso la piena concorrenza. Richiama inoltre il ruolo indipendente delle autorità nazionali di regolamentazione e la necessità di evitare distorsioni concorrenziali.

Con specifico riferimento alla decisione sui costi netti del servizio universale, la Corte afferma che essa è adottata nell’ambito di un procedimento diretto a verificare l’equità delle condizioni di mercato e a ristabilire la parità tra il fornitore del servizio universale e gli altri operatori. Per sua natura, una decisione di questo tipo può incidere sulla posizione di mercato dei concorrenti, specie se si basa su dati erronei o arbitrari, poiché potrebbe rafforzare artificialmente il fornitore del servizio universale.

La Corte aggiunge che il considerando 49 della direttiva 2008/6, pur affermando che "chiunque" dovrebbe poter ricorrere avverso una decisione che lo riguardi, non esclude affatto la legittimazione dei concorrenti. Tale considerando non può restringere il dato letterale e teleologico della norma.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che impedisca a un fornitore di servizi postali concorrente del fornitore del servizio universale di impugnare dinanzi a un organismo indipendente una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, quando tale decisione, pur non essendo a lui destinata, calcola i costi netti del servizio universale e constata un onere finanziario eccessivo.

Principi affermati

  • La nozione di "fornitore di servizi postali interessato" non si limita al destinatario formale della decisione.
  • Il diritto di ricorso deve essere garantito anche ai concorrenti potenzialmente lesi da una decisione regolatoria adottata per assicurare condizioni di concorrenza non falsate.
  • La tutela giurisdizionale effettiva dell’articolo 47 della Carta rafforza l’interpretazione ampia del diritto di impugnazione nel settore postale.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori postali e per i professionisti che li assistono, la sentenza conferma che le decisioni dell’autorità di regolazione sui costi netti del servizio universale non sono immuni da controllo giurisdizionale da parte dei concorrenti. In concreto, la legittimazione al ricorso non dipende solo dalla destinazione formale dell’atto, ma dall’idoneità della decisione a incidere sulla posizione concorrenziale dell’impresa ricorrente.

Come è indicizzato

Materieservizi postaliservizio universaletutela giurisdizionale effettivaconcorrenzaregolazione dei mercati

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