Corte di giustizia, Sentenza C-240/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2024. — Commissione europea contro Intel Corporation Inc. — Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei microprocessori – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Sconti di fedeltà – Qualificazione come pratica abusiva – Strategia diretta a escludere i concorrenti quantomeno altrettanto efficienti dell’impresa in posizione dominante. — Causa C-240/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione avverso la sentenza del Tribunale nella vicenda Intel. Conferma che, in una causa sugli sconti di fedeltà, la Commissione deve dimostrare in modo coerente la capacità esclusoria della pratica, valutando tutte le circostanze pertinenti e motivando adeguatamente il test AEC. La Corte ritiene inoltre che il Tribunale non abbia ecceduto i limiti del giudizio né violato i diritti della difesa della Commissione. La decisione della Commissione resta quindi annullata limitatamente alle lettere da a) a e) dell’articolo 1 e agli articoli 2 e 3 correlati.
Abuso di posizione dominante nel mercato dei microprocessori: la Corte respinge l’impugnazione della Commissione e conferma l’annullamento parziale della decisione Intel, precisando i criteri di controllo del test AEC sugli sconti di fedeltà e il limite del sindacato del giudice dell’Unione.
La questione giuridica
Nei limiti dell’impugnazione, la Corte è stata chiamata a stabilire se il Tribunale avesse: 1) statuito ultra petita e/o ampliato illegittimamente l’oggetto del giudizio dopo il rinvio; 2) violato i diritti della difesa della Commissione nel rimettere in discussione il test AEC; 3) commesso errori di diritto, snaturamenti o violazioni del contraddittorio nella valutazione del test AEC relativo a Dell, HP, Lenovo e MSH; 4) erroneamente tratto le conseguenze giuridiche dagli errori riscontrati nel test AEC, annullando l’articolo 1, lettere da a) a e), e gli articoli 2 e 3 della decisione contro Intel.
Principio di diritto
Quando la Commissione fonda la constatazione di un abuso di posizione dominante su un test AEC per sconti di fedeltà, il giudice dell’Unione può annullare la decisione se accerta che il test, il tasso di copertura del mercato e la durata degli sconti non sono stati adeguatamente dimostrati nella motivazione dell’atto; il Tribunale non statuisce ultra petita se si limita a esaminare censure già ricondotte, anche implicitamente, ai profili della capacità preclusiva della pratica. Inoltre, il giudice non può sostituire la propria motivazione a quella della Commissione né colmare ex post, con elementi nuovi prodotti in giudizio, le lacune della decisione impugnata.
Norme richiamate
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 54 dell’accordo SEE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 217 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006
Abuso di posizione dominante nel mercato dei microprocessori: impugnazione Commissione/Intel
La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato in parte la decisione della Commissione nel caso Intel. Il contenzioso verte sull’applicazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE a una strategia di sconti di fedeltà e pagamenti condizionati nel mercato mondiale dei CPU x86.
Fatti e decisione della Commissione
La Commissione aveva accertato che Intel, impresa dominante nel mercato dei microprocessori x86, aveva posto in essere una strategia unica e continuata volta a escludere AMD, suo principale concorrente. La decisione contestava due categorie di condotte:
- sconti di fedeltà concessi a Dell, HP, NEC e Lenovo, condizionati all’acquisto totale o quasi totale dei CPU x86 da Intel;
- pagamenti a MSH, e altre restrizioni allo scoperto nei confronti di HP, Acer e Lenovo.
La Commissione aveva anche svolto un test AEC per verificare se un concorrente altrettanto efficiente di Intel avrebbe potuto competere nonostante gli sconti. Sulla base di tale analisi aveva inflitto un’ammenda di 1,06 miliardi di euro.
Iter processuale
Intel aveva ottenuto davanti al Tribunale, in primo grado, un primo rigetto del ricorso; la Corte, in sede di impugnazione nel 2017, aveva però annullato la sentenza iniziale e rinviato la causa. Nella sentenza qui esaminata, il Tribunale ha nuovamente annullato l’articolo 1, lettere da a) a e), della decisione, oltre all’articolo 2 e alla parte corrispondente dell’articolo 3, ritenendo viziati il test AEC e l’analisi di alcuni criteri rilevanti.
Questioni esaminate dalla Corte
La Commissione sosteneva, in sintesi, che il Tribunale:
- avesse statuito ultra petita, estendendo il giudizio oltre le censure formulate da Intel;
- avesse violato i diritti della difesa della Commissione, rifiutando di considerare elementi prodotti solo in giudizio;
- avesse commesso errori di diritto e di valutazione nella ricostruzione del test AEC per Dell, HP e Lenovo;
- avesse tratto conseguenze giuridiche errate dagli errori individuati.
Ragionamento della Corte sul perimetro del giudizio
La Corte respinge l’eccezione di ultra petita. Ricorda che l’oggetto della controversia è determinato dalle parti, ma osserva che Intel aveva chiesto l’annullamento integrale della decisione e che, inoltre, le sue censure sul tasso di copertura del mercato e sulla durata degli sconti si ricollegavano ai motivi già dedotti nel ricorso o nella replica. Di conseguenza, il Tribunale poteva esaminare tali profili senza violare l’articolo 84 del suo regolamento di procedura.
Ragionamento della Corte sul test AEC e sulla prova
La Corte ribadisce che, quando un’impresa dominante produce elementi di prova per sostenere che la propria condotta non aveva capacità esclusoria, la Commissione deve valutare tutte le circostanze pertinenti, tra cui:
- ampiezza della posizione dominante;
- tasso di copertura del mercato;
- condizioni, modalità, importo e durata degli sconti;
- esistenza di una strategia diretta a escludere concorrenti almeno altrettanto efficienti.
La Corte conferma che il Tribunale poteva criticare il test AEC nella misura in cui la Commissione non aveva dimostrato in modo adeguato la quota contendibile di Dell, non aveva coperto correttamente l’intero periodo rilevante per HP e aveva usato un’impostazione incoerente per Lenovo. Precisa, inoltre, che il Tribunale non ha snaturato i documenti probatori né ha violato i diritti della difesa della Commissione quando ha rifiutato di considerare analisi nuove prodotte solo in giudizio per colmare lacune della decisione.
Dell: quota contendibile e test AEC
Per Dell, la Corte approva il ragionamento del Tribunale secondo cui la quota contendibile del 7,1% non era l’unica plausibile: i documenti interni e le dichiarazioni prodotti da Intel indicavano anche possibili quote superiori. Il Tribunale poteva quindi ritenere non dimostrata in modo giuridicamente sufficiente la base del confronto tra quota contendibile e quota richiesta. La Corte respinge anche la censura di errata applicazione dello standard probatorio: il Tribunale non si è limitato a dubitare astrattamente della valutazione della Commissione, ma ha valorizzato un insieme di dati che poteva incidere sull’esito del test AEC.
HP: durata del periodo e motivazione insufficiente
Per HP, la Corte conferma che la Commissione aveva coperto solo parzialmente il periodo rilevante con i calcoli usati per il test AEC e che non poteva supplire a tale lacuna con estrapolazioni non motivate. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che l’effetto preclusivo non fosse dimostrato per l’intero periodo compreso tra novembre 2002 e maggio 2005. La Corte aggiunge che, se la Commissione intendeva fare affidamento sul possibile trasferimento degli sconti verso altri concorrenti di HP come fattore di rafforzamento, avrebbe dovuto spiegarne il concreto impatto sui parametri del test.
Lenovo: vantaggi in natura e concorrente efficiente
Per Lenovo, la Corte conferma che il Tribunale non ha errato nel ritenere incoerente il metodo della Commissione, che aveva valutato i vantaggi in natura in termini del loro valore per Lenovo anziché del costo sostenuto da Intel, pur assumendo come parametro un concorrente altrettanto efficiente. Il principio corretto è che, anche quando lo sconto assume forma non monetaria, il test AEC deve misurare la capacità di esclusione rispetto a un concorrente ipotetico con struttura di costi analoga a quella del dominatore, pur ammettendo eventuali adattamenti tecnici dovuti alla diversa scala operativa.
Esito sul sesto motivo e sulla ratio complessiva
La Corte respinge l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto, nonostante le lacune del test AEC, verificare se altri elementi della decisione potessero comunque sorreggere la conclusione di abuso. Ricorda che il giudice dell’Unione non può sostituire la propria motivazione a quella della Commissione, né costruire ex post un diverso fondamento della violazione. Poiché la decisione controversa si reggeva proprio sul test AEC e sulle valutazioni ad esso collegate, gli errori accertati bastavano a giustificare l’annullamento parziale.
Dispositivo
L’impugnazione è respinta integralmente. La Commissione è condannata alle spese, incluse quelle sostenute da Intel e dall’ACT; la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese e quelle relative al suo intervento.
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