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Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IMPOSTE SULREDDITO - Ires- Deducibilità costi - Non è sufficiente la meracontabilizzazione, ma deve essere dimostrata certezza, inerenza, competenza(art. 109, Tuir). PROCESSO TRIBUTARIO - Prova documentale in appello - E'ammessa Ai finidella detrazione dei costi relativi allo stato di avanzamento lavori affidatiin appalto, ove il corrispettivo è commisurato "a corpo" e non a misura, non èsufficiente la contabilizzazione delle relative fatture, ma è necessariodimostrare che detti costi sono inerenti, certi e di competenza, ex art. 109,Tuir. La dimostrazione dei costi, considerato il fallimento della società e ildifficile reperimento della documentazione presso la curatela fallimentare, puòessere fornita anche in corso di causa consentendo al giudice di appello diriscontrare in base alle integrazioni fornite dall'appaltante che per tutte lefatture emesse per corrispettivi pattuito "a corpo" per stati di avanzamento inrelazione a lavori eseguiti a regola d'arte e certificati dal Direttore deilavori, sussistono i requisiti per la deducibilità richiesti dall'art. 109,TUIR.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità dei costi relativi a lavori affidati in appalto con corrispettivo determinato "a corpo" e documentati mediante fatture per stati di avanzamento. L'Amministrazione riteneva insufficiente la mera contabilizzazione delle fatture. La società sosteneva invece che i costi fossero effettivi, inerenti e di competenza, anche sulla base della documentazione prodotta nel corso del giudizio, nonostante il fallimento e la difficoltà di reperire i documenti presso la curatela.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la sola contabilizzazione delle fatture non fosse sufficiente, ma ha ammesso la prova documentale prodotta in appello. Dalla documentazione integrativa, dalle attestazioni dell'appaltante e dalle certificazioni del Direttore dei lavori è risultato che le opere erano state eseguite a regola d'arte e che i costi erano certi, inerenti e di competenza ai sensi dell'art. 109 del TUIR. È stata quindi riconosciuta la deducibilità dei costi relativi alle fatture emesse per gli stati di avanzamento lavori.

Norme richiamate

  • Art. 109 del TUIR

    I costi e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, purché risultino certi, determinabili e inerenti all'attività d'impresa.

    La deducibilità non deriva dalla mera rilevazione contabile o dall'emissione delle fatture, ma richiede la prova sostanziale dell'inerenza all'attività, della certezza dell'operazione e della competenza fiscale. Tale prova può essere fornita anche mediante documenti prodotti nel corso del processo.

Massime di principio

  • La contabilizzazione di una fattura non prova da sola la deducibilità del costo: occorre dimostrare che la prestazione sia stata effettivamente eseguita, inerente all'attività e imputata all'esercizio corretto.
  • Nei contratti a corpo, la prova del costo può essere fornita tramite stati di avanzamento, certificazioni del Direttore dei lavori, verbali, contratti, pagamenti e altra documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle opere.
  • La documentazione probatoria può essere prodotta anche in appello, se il giudice la ritiene ammissibile e rilevante, soprattutto quando l'indisponibilità dei documenti dipende da circostanze oggettive come il fallimento della società.
  • La difficoltà di reperire la documentazione non esonera il contribuente dall'onere della prova, ma può giustificare l'utilizzo di elementi documentali e presuntivi alternativi, purché complessivamente idonei a dimostrare certezza, inerenza e competenza del costo.

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