Cassazione Civile, Ordinanza n. 25298/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso di accise relative all'anno d'imposta 2013 richiesto da una società che aveva acquistato gasolio da un impianto di carburanti ad uso privato, rispetto al quale l'Amministrazione finanziaria aveva richiamato il divieto di cessione a terzi. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado non fosse stata specificamente impugnata e fosse quindi passata in giudicato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione degli artt. 23, 24, 53 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: in sintesi, ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente ritenuto che l'Ufficio non potesse integrare la motivazione del diniego e che avesse attribuito autonoma valenza decisoria a un passaggio della sentenza di primo grado che, a suo dire, era solo un obiter dictum; inoltre contestava che il termine 'automezzi' dovesse essere inteso in senso omnicomprensivo ai fini del rimborso/esenzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. Ha chiarito che, sebbene la doglianza sull'impossibilità di modificare la motivazione del diniego fosse nuova e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione, la CTR aveva comunque errato nel considerare autonoma e assorbente la prima ratio decidendi della sentenza di primo grado. In realtà, secondo la Corte, le ragioni poste a base della decisione di primo grado non erano autonome, perché l'affermazione circa la natura di gasolio da autotrazione presupponeva il distinto accertamento e la diversa questione interpretativa circa i requisiti soggettivi e l'estensione del termine 'automezzi'. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme agli altri articoli del processo tributario come parametro della dedotta violazione processuale.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma processuale asseritamente violata nel giudizio tributario.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla struttura e sui limiti dell'appello nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello e in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio denunciato, in relazione alla dedotta nullità della sentenza per errori processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una questione nuova non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; se il motivo di ricorso introduce per la prima volta una censura non trattata nei gradi di merito, esso è inammissibile sotto tale profilo.
- Per stabilire se una sentenza di merito sia sorretta da rationes decidendi autonome oppure da motivazioni tra loro logicamente dipendenti, occorre verificare se ciascun passaggio sia da solo sufficiente a fondare il decisum o se, invece, uno presupponga necessariamente l'altro.
- La mancata impugnazione di un capo realmente autonomo della sentenza comporta il suo passaggio in giudicato e rende inutile l'esame delle ulteriori censure, ma ciò vale solo quando quel capo sia effettivamente autosufficiente e non semplicemente apparente o subordinato ad altra ratio.
- Il giudice d'appello non può arrestare l'esame del gravame attribuendo autonomia decisoria a una statuizione che, letta nel contesto della motivazione complessiva, costituisca in realtà un passaggio presupposto o non decisivo rispetto alla questione controversa.
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