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Sentenza

Sentenza n. 4406/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) del provvedimento del Segretario Generale (sconosciuto negli estremi) trasmesso alla società ricorrente in data 20.5.2025, che ha dichiarato irricevibile e, per l’effetto, ha archiviato l’istanza presentata per l’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202502787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Segretario Generale che ha dichiarato irricevibile e archiviato l’istanza di autorizzazione unica per l’installazione di un’infrastruttura per comunicazioni elettroniche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato un’istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un’infrastruttura di comunicazioni elettroniche. A seguito di un primo parere ARPA negativo, relativo al rispetto dei limiti di emissione secondo il principio di equa ripartizione dello spazio elettromagnetico, il SUAP aveva dichiarato l’istanza inidonea a produrre effetti abilitativi. Dopo avere acquisito un nuovo parere ARPA favorevole sulla base di una nuova relazione, la società aveva ripresentato la medesima istanza. Il Comune l’aveva tuttavia dichiarata irricevibile e archiviata, assumendo il contrasto dell’impianto con la destinazione urbanistica F1, area a verde attrezzato. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Con il secondo motivo ha dedotto la falsa applicazione del PRG, la violazione dell’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, contestando la valutazione di incompatibilità urbanistica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo. Ha accertato che non risultava effettuata la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis l. n. 241/1990. La qualificazione dell’atto come declaratoria di irricevibilità non esonerava il Comune dall’instaurare il contraddittorio procedimentale, poiché la contestata compatibilità urbanistica dell’intervento riguardava il merito della domanda e non la sua procedibilità. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza previa comunicazione dei motivi ostativi. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La comunicazione dei motivi ostativi è necessaria quando l’amministrazione intende respingere un’istanza per ragioni attinenti al merito; la qualificazione formale dell’atto come declaratoria di irricevibilità non esclude tale obbligo se la ragione ostativa riguarda la compatibilità sostanziale dell’intervento.

  • art. 43 d.lgs. 259/2003

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina autorizzatoria delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche, ma il TAR non ha esaminato la relativa censura, dichiarandola assorbita.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di autorizzazione unica; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 49 d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di autorizzazione unica; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione intende negare un’istanza per ragioni attinenti alla compatibilità sostanziale dell’intervento, deve comunicare previamente i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
  • La qualificazione formale del provvedimento come declaratoria di irricevibilità non esonera l’amministrazione dall’obbligo di comunicare i motivi ostativi quando la ragione del diniego riguarda il merito della domanda e non la sua procedibilità.
  • L’omessa comunicazione dei motivi ostativi comporta l’illegittimità del provvedimento conclusivo e impone all’amministrazione di riesaminare l’istanza previa instaurazione del contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

Testo integrale

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