Sentenza del 08/07/2016 n. 14002 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso delle maggiori ritenute fiscali applicate nel 2004 sulla somma corrispostagli dal fondo previdenziale integrativo P.I.A./ENEL dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Sosteneva che la quota derivante dal rendimento finanziario del capitale accumulato dovesse essere tassata con ritenuta del 12,50%, prevista dalla legge n. 482 del 1985 per determinati redditi di capitale, mentre soltanto la quota corrispondente alla sorte capitale avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata. La Commissione regionale aveva invece ritenuto applicabile alla somma complessiva il regime di tassazione separata, senza distinguere tra capitale e rendimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione. Il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente il funzionamento del fondo, accertare se il capitale costituito dai contributi del lavoratore e del datore di lavoro sia stato investito sul mercato finanziario, determinare il rendimento netto conseguito e quantificare la parte della prestazione riferibile a tale rendimento. Solo su quest'ultima parte dovrà essere applicata l'aliquota del 12,50%; la quota residua resterà soggetta a tassazione separata. L'eventuale rimborso dovrà quindi essere calcolato all'esito di tale accertamento, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (TUIR, nel testo applicabile)
Le prestazioni previdenziali in forma capitale sono soggette a tassazione separata secondo il regime previsto dagli artt. 16 e 17.
Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda la sola sorte capitale; per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 il regime di tassazione separata si applica integralmente alla prestazione.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Ritenuta del 12,50% sul rendimento derivante dall'impiego finanziario del capitale accantonato.
La quota di rendimento netto generata dalla gestione sul mercato finanziario delle somme versate al fondo, relativamente al periodo anteriore al 1° gennaio 2001, beneficia della ritenuta del 12,50%, distinta dalla tassazione separata applicabile al capitale.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
Le prestazioni in forma capitale e i riscatti sono soggetti a tassazione separata nei casi previsti dalla norma.
La disposizione ha introdotto un regime di tassazione separata per determinate prestazioni dei fondi di previdenza complementare, con riferimento agli iscritti nelle condizioni temporali previste dalla normativa.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
A decorrere dal 1° gennaio 2001 è prevista la tassazione separata delle prestazioni previdenziali in forma di capitale e di rendita.
Dal 1° gennaio 2001 non è più normalmente necessario distinguere tra sorte capitale e rendimento ai fini del diverso trattamento fiscale: la prestazione è assoggettata unitariamente al regime di tassazione separata previsto dal TUIR.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,50% sul rendimento; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, tassazione separata sull'intera prestazione.
Il criterio decisivo è la scomposizione della prestazione in capitale e rendimento, combinata con il periodo di maturazione delle somme.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina rispettivamente la violazione o falsa applicazione di legge e i vizi della motivazione.
La Corte ha precisato che la deduzione congiunta di violazione di legge e vizio motivazionale è ammissibile quando le censure siano collegate e riguardino la qualificazione giuridica di fatti non adeguatamente accertati.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali complementari occorre distinguere tra sorte capitale, costituita dai contributi versati, e rendimento netto prodotto dalla gestione finanziaria.
- Per le somme maturate prima del 1° gennaio 2001, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento finanziario effettivamente dimostrato può essere tassato con ritenuta del 12,50%.
- Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, trova generalmente applicazione la tassazione separata sull'intera prestazione, senza la precedente distinzione tra capitale e rendimento.
- La qualificazione formale del fondo o l'assenza di una polizza assicurativa in senso stretto non sono decisive: conta il concreto meccanismo di gestione delle somme e l'eventuale investimento del capitale sul mercato.
- Chi chiede il rimborso deve fornire elementi utili a ricostruire la composizione della prestazione, i periodi di maturazione, i contributi versati e il rendimento effettivamente conseguito; il giudice deve svolgere un accertamento analitico e non può tassare automaticamente l'intera somma con un unico regime.
- In casi analoghi, il rimborso non è necessariamente integrale: riguarda soltanto la maggiore imposta pagata sulla quota di rendimento che venga concretamente accertata.
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