Cassazione Penale, Sentenza n. 18443/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
El Abbassi ha chiesto il ristoro per ingiusta detenzione per la custodia cautelare subita tra il 27/10/2021 e il 26/01/2022 (13 giorni di carcere e 78 giorni di arresti domiciliari) in relazione all'accusa di concorso nei reati previsti dagli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. n. 309/1990 (presunta cessione di hashish a Yakhlifi Abdeslam). Il G.U.P. del Tribunale di Bologna lo ha poi assolto perché "il fatto non sussiste" con sentenza irrevocabile del 15/11/2023. La Corte di appello di Bologna, giudice della riparazione, aveva rigettato l'istanza ritenendo ostativo il diritto al risarcimento per la sussistenza di colpa grave dell'istante, desunta soprattutto da un incontro anomalo del 2/3/2020 con lo Yakhlifi (orario mattutino, luogo lontano dalla residenza, auto noleggiate, consegna di un grosso involucro), e da una frequentazione considerata ambigua. El Abbassi ha impugnato tale ordinanza in Cassazione denunciando travisamento della prova, mancata considerazione delle sue spiegazioni e carenza motivazionale circa il nesso eziologico tra la condotta e l'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha censurato la decisione di merito per insufficiente e viziata motivazione, in particolare per non avere indicato quali condotte specifiche integrassero la colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p., né il rapporto causale tra tali condotte e l'assunzione della misura restrittiva; ha richiamato il principio secondo cui l'esclusione dell'indennizzo può fondarsi solo su elementi certi, "accertati o non negati", e non su mere congetture o su condotte escluse o non provate con la sentenza di assoluzione. La Corte ha inoltre rimesso alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al concorso di persone nel reato: qui richiamata come fattispecie contestata all'origine (concerto nella cessione di stupefacenti), ma non ha avuto rilievo decisivo nel giudizio di riparazione.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti che disciplina il reato contestato (detenzione/cessione di stupefacenti); la contestazione originaria si fondava su tale norma, poi concretamente esclusa con l'assoluzione.
art. 314 cod. proc. pen.
principio secondo cui il dolo o la colpa grave possono escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione se hanno "dato causa" o "concorso a darvi causa"
La Corte ha interpretato l'art. 314 nel senso che per escludere l'indennizzo occorre comportamento specifico che abbia effettivamente dato causa o contribuito a dare causa alla privazione della libertà; è necessario accertare il nesso eziologico e fondare la decisione su elementi certi, non su mere congetture.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 43/1995 e altre pronunce richiamate)
necessità che il giudice della riparazione si fondi su elementi "accertati o non negati"; non decisiva l'uso di condotte escluse o non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione
La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in sede di riparazione, l'esclusione del diritto all'indennizzo deve essere motivata su dati di fatto certi e non su ipotesi o deduzioni; condotte non provate in sede penale o escluse dall'assoluzione non possono essere decisive per negare la riparazione.
Massime di principio
- Per escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. è necessario dimostrare una condotta dolosa o di colpa grave che abbia effettivamente "dato causa" o "concorso a darvi causa" alla misura restrittiva: non sono sufficienti indizi generici o ricostruzioni congetturali.
- Il giudice della riparazione deve motivare in modo puntuale quali regole cautelari l'imputato avrebbe violato e in che modo quelle specifiche condotte abbiano prodotto (o contribuito a produrre) l'adozione della misura cautelare; la mera anomalia del comportamento non è di per sé prova di colpa grave.
- Le frequentazioni ambigue o gli incontri sospetti possono costituire indizi di complicità solo se è dimostrabile la consapevolezza e il nesso causale con il fatto per cui fu disposta la detenzione; il giudice deve spiegare esplicitamente tale nesso.
- Non possono essere utilizzate come prova decisiva, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, condotte o elementi che siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati nell'ambito del processo che ha portato all'assoluzione.
- Il decisore deve basarsi su elementi "accertati o non negati"; quando le prove sono inconcludenti o ammettono spiegazioni lecite plausibili, prevale il diritto all'indennizzo salvo chiara dimostrazione della responsabilità che abbia causalmente inciso sulla privazione della libertà.
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