Sentenza n. 2269/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1626 del 18.3.2015 della V Sezione del T.A.R. Campania – sede di Napoli; sul reclamo proposto dai ricorrenti ex art. 114, comma 6, c.p.a., con atto depositato in data 18 dicembre 2025; sull’istanza di revoca della penale proposta da parte resistente nella memoria notificata in data 5 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti esecutivi del Commissario ad acta adottati in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1626/2015, con particolare riferimento alla liquidazione della penale, delle spese di giudizio, degli interessi e dell'indennizzo da acquisizione sanante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando l'inesatta ottemperanza al giudicato da parte del Commissario ad acta. In primo luogo, hanno contestato la liquidazione della penale di euro 3.000 mensili, sostenendo che essa dovesse essere calcolata sino al decreto di acquisizione sanante del 6 ottobre 2025, momento dell'effettiva ottemperanza, e non sino alla pubblicazione del bilancio comunale nel maggio 2025. In secondo luogo, hanno contestato il computo delle spese di giudizio e degli interessi sulla sorte capitale, chiedendo il riconoscimento degli importi risultanti dal proprio conteggio e il calcolo degli interessi almeno dalla pubblicazione della sentenza del 2015. Hanno inoltre censurato la determinazione dell'indennizzo per acquisizione sanante, sia quanto alla destinazione urbanistica posta a base della stima sia quanto al valore unitario riconosciuto. Il Comune ha chiesto, a sua volta, la revoca o riduzione della penale, deducendone l'eccessiva onerosità e richiamando l'attività svolta per reperire le risorse necessarie all'adempimento.
La decisione
Il reclamo è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto fondate le doglianze relative alle spese di giudizio, ordinando al Commissario ad acta di rettificarne gli importi. Ha inoltre stabilito che gli interessi sulla sorte capitale devono essere computati dalla data di deposito della sentenza e conseguentemente ricalcolati. Quanto alla penale, ha rilevato che essa era stata previamente fissata dal Collegio quale misura compulsoria per il persistente inadempimento, non impugnata dal Comune e quindi divenuta stabile ed esecutiva. Poiché il giudicato è stato attuato soltanto con il decreto di acquisizione sanante, la penale deve essere calcolata sino a tale data; il Commissario ad acta non aveva il potere di ridurla. È stata respinta anche l'istanza comunale di revoca o riduzione, non essendo il reperimento tardivo dei fondi idoneo a giustificare l'inadempimento, in applicazione del criterio della responsabilità oggettiva e aggravata del debitore per gli eventi imprevisti riconducibili alla propria condotta inadempiente. Invece, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle contestazioni relative alla determinazione dell'indennizzo per acquisizione sanante ex art. 42-bis e ai relativi interessi, ritenendo competente il giudice ordinario, con competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
estrema misura compulsoria
La penale prevista nell'ambito del giudizio di ottemperanza costituisce una misura di coercizione indiretta volta a stigmatizzare l'inadempimento persistente e a incentivare l'adempimento spontaneo.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Consente il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta adottati in sede di esecuzione del giudicato.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo per acquisizione sanante appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 11 c.p.a.
Il difetto di giurisdizione è dichiarato con gli effetti previsti dalla norma, consentendo la prosecuzione davanti al giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- La penale prevista dall'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. è una misura di coercizione indiretta finalizzata a sanzionare il persistente inadempimento e a incentivare l'esecuzione spontanea del giudicato; la sua quantificazione deve tenere conto della gravità e della durata dell'inadempimento.
- Quando il giudicato è attuato mediante un provvedimento amministrativo necessario alla sua completa esecuzione, la penale continua a maturare sino all'adozione di tale provvedimento, non essendo sufficiente il compimento di attività preparatorie o finanziarie, come l'iscrizione delle somme in bilancio.
- Il Commissario ad acta, incaricato di liquidare una penale già stabilmente fissata dal giudice, non può ridurne autonomamente l'importo; né la misura può essere ridotta ex post in ragione delle difficoltà organizzative o finanziarie dell'amministrazione, quando tali difficoltà non eliminano l'inadempimento.
- Le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello, anche quando siano sollevate nella fase di ottemperanza.
- Gli interessi sulla sorte capitale dovuta in esecuzione del giudicato devono essere computati dalla data di deposito della sentenza, secondo quanto stabilito dal giudice dell'ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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