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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32196/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza perché riesamini la richiesta attenendosi ai principi di diritto richiamati. In particolare la Corte ha censurato la motivazione che ha dato quasi esclusivo rilievo alla gravità del reato senza un'adeguata valutazione degli elementi positivi e della condotta successiva del condannato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha negato l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale concedendo invece la detenzione domiciliare. Il ricorrente ha contestato l'erronea applicazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, denunciando che il Tribunale ha attribuito rilievo decisivo a un presunto "grave precedente penale" (in realtà riferito al reato per il quale è in esecuzione la pena) trascurando gli elementi positivi emersi (assenza di altri precedenti, relazione UEPE, ammissione al lavoro, assunzione di responsabilità, disponibilità al volontariato) e senza valutare adeguatamente la condotta successiva al reato.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27

    Evincibile dal testo: richiamata come principio di riferimento sulla finalità rieducativa della pena e per sostenere che non si può negare automaticamente l'accesso a misure alternative senza valutare la possibilità di recupero e gli elementi positivi della personalità del condannato.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47

    Evincibile dal testo: riferito agli istituti alternativi alla detenzione (come l'affidamento in prova) e interpretato nel senso che la decisione deve basarsi su una valutazione prognostica concreta della personalità e della condotta successiva, non solo sulla gravità del reato.

Massime di principio

  • Per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale non può avere valore decisivo, da solo, la gravità del reato per cui è intervenuta condanna: il giudice deve valutare anche la condotta successiva e gli elementi positivi emersi
  • La presenza di precedenti o la natura del reato non esclude automaticamente le misure alternative: è necessaria una valutazione prognostica complessiva basata su elementi concreti (relazione UEPE, lavoro, comportamento durante l'esecuzione, assunzione di responsabilità, disponibilità al volontariato, ecc.)
  • Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato; è sufficiente che risulti avviato un processo di presa di coscienza e che emergano segnali positivi che consentano un giudizio favorevole sulla prognosi
  • La motivazione deve essere concreta e non limitarsi a formule di stile: se il giudice trascura elementi positivi rilevanti la decisione è soggetta ad annullamento e rinvio
  • In caso di contrasto tra gravità del reato e condotte positive successive, prevale l'obbligo di valutare la possibilità di misure graduali e alternative alla detenzione, in funzione della prevenzione della recidiva e della rieducazione

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