Cassazione Penale, Ordinanza n. 19274/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato non luogo a provvedere, rilevando che il ricorso era già stato deciso da altra sezione della Corte di cassazione. Non vi è stato esame nel merito dei motivi, né una nuova pronuncia sulla misura cautelare, poiché il ricorso risultava già definito con precedente sentenza relativa al medesimo contenuto impugnatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale della libertà di Milano che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nel procedimento EPPO RGNR 16/21. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 c.p., contestando la propria partecipazione al sodalizio; con il secondo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 c.p., contestando la sussistenza del fumus dell'aggravante del metodo mafioso. La Corte rilevava tuttavia che il ricorso era identico a un altro già proposto e già definito da diversa sezione della Corte con sentenza n. 14401 del 2026.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
richiamato nel primo motivo come norma in relazione alla quale era contestata la partecipazione al sodalizio criminoso
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato nel secondo motivo come base dell'aggravante del metodo mafioso oggetto di contestazione
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è identico a un ricorso già deciso da altra sezione della Corte sul medesimo contenuto e nello stesso procedimento, il giudice può dichiarare non luogo a provvedere, senza affrontare nuovamente il merito delle censure.
- La declaratoria di non luogo a provvedere preclude ogni valutazione nel merito dei motivi dedotti, anche se attengono a profili tipicamente scrutinabili in sede cautelare, come la partecipazione associativa o il fumus dell'aggravante del metodo mafioso.
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