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Ordinanza

Ordinanza n. 243/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio di classe e verbale dello scrutinio finale recanti la non ammissione della studentessa alla classe successiva per tre insufficienze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di classe dell’8 giugno 2026, la comunicazione della non ammissione e il verbale dello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2025/2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e formulando anche una domanda risarcitoria con riserva di quantificazione. La non ammissione era stata motivata da gravi carenze nei risultati di apprendimento, ritenute non recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, e dalla presenza di tre discipline con votazione inferiore a sei decimi. La ricorrente contestava, in particolare, la mancata considerazione del disturbo da cui è affetta, del Piano Didattico Personalizzato, delle strategie di personalizzazione, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative; censurava inoltre la valutazione della materia inglese, richiamando una certificazione linguistica esterna, e deduceva l’illegittimità dell’applicazione automatica della previsione del PTOF sulla non ammissione in presenza di tre insufficienze.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato del giudizio, un fumus sufficientemente consistente. Il provvedimento di non ammissione risultava motivato dalle gravi carenze di apprendimento e dalle tre insufficienze e dava atto che il Consiglio di classe aveva considerato le strategie di personalizzazione, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. Pertanto, la non ammissione non appariva prima facie riconducibile alla mancata considerazione del disturbo, ma a una valutazione oggettiva del rendimento. Il Collegio ha inoltre rilevato che il PDP e le misure compensative tutelano il diritto allo studio, senza imporre la promozione quando non siano state acquisite le conoscenze fondamentali. Quanto all’inglese, il voto scolastico riguarda il conseguimento degli specifici obiettivi disciplinari e non coincide con la fluenza linguistica generale certificata da un ente esterno. È stata altresì esclusa la rilevanza, ai fini della valutazione del rendimento e del voto di condotta, del giudizio sulla partecipazione al dialogo educativo. Infine, la documentazione dimostrava che il peggioramento dell’impegno e dei risultati si era manifestato durante l’intero anno scolastico, sicché non appariva frutto di un’erronea valutazione finale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di essa il TAR ha esaminato e respinto l’istanza di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le misure previste da un Piano Didattico Personalizzato, inclusi strumenti compensativi e misure dispensative, sono finalizzate a garantire il diritto allo studio, ma non comportano automaticamente la promozione quando il Consiglio di classe accerti il mancato conseguimento delle conoscenze fondamentali.
  • La non ammissione alla classe successiva non risulta prima facie illegittima per mancata considerazione di un disturbo dello studente quando il provvedimento dia puntualmente atto dell’esame delle misure di personalizzazione previste dal PDP e fondi la decisione su una valutazione complessiva e oggettiva del rendimento.
  • La valutazione scolastica di una disciplina deve essere riferita al raggiungimento degli specifici obiettivi didattici della materia e non è necessariamente sovrapponibile alla fluenza o alle competenze generali certificate da un soggetto esterno.
  • La documentazione relativa all’andamento dell’intero anno scolastico può escludere, in sede cautelare, che le insufficienze finali siano il risultato di un’erronea o inattendibile valutazione effettuata soltanto allo scrutinio conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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