Cassazione Civile, Ordinanza n. 23488/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici stipulato tra una provincia e un'ATI composta da due imprese. Una delle imprese (poi cessionaria del ramo d'azienda dell'originaria capogruppo) e la mandante contestavano l'esito della lite sulle reciproche responsabilità da inadempimento e sui crediti di appalto e risarcitori. In primo grado il tribunale aveva ritenuto risolto il contratto per grave inadempimento dell'ATI, aveva condannato l'ente pubblico a pagare somme alla capogruppo e la mandante a pagare al committente una somma a titolo di danno. In appello, l'appello della mandante era stato dichiarato inammissibile per tardività; l'appello della capogruppo era stato accolto, con rideterminazione dei crediti e riparto in parti uguali della responsabilità risarcitoria tra le due imprese. La mandante ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 93, comma 4, e 95, comma 6, del d.P.R. 554/2000 e dell'art. 1292 c.c., sostenendo che non era emersa alcuna sua responsabilità diretta, che non aveva preso parte alle lavorazioni e che, in base alla disciplina dell'ATI, la stazione appaltante poteva far valere direttamente solo responsabilità imputabili a ciascuna impresa mandante per attività da essa autonomamente svolte; pertanto, non poteva esserle addebitata una responsabilità solidale pari a quella della mandataria. Il controricorrente ha eccepito il giudicato interno sulla statuizione di responsabilità, poiché la declaratoria di inammissibilità dell'appello della ricorrente non era stata impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente: poiché l'appello della ricorrente era stato dichiarato inammissibile per tardività e tale statuizione non era stata censurata, la questione della responsabilità risarcitoria non poteva essere riesaminata in cassazione. La censura sull'art. 1292 c.c. mirava in sostanza a rimettere in discussione una questione ormai preclusa dal giudicato interno. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando colpa grave per la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, l'ha condannata anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93, comma 4, d.P.R. 554/2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mandatario dell'ATI ha rappresentanza esclusiva delle mandanti verso la stazione appaltante, ma la Corte non entra nel merito della censura per preclusione processuale.
art. 95, comma 6, d.P.R. 554/2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la stazione appaltante può far valere direttamente solo responsabilità delle singole mandanti per attività da esse autonomamente svolte; la Corte non esamina il merito per intervenuto giudicato interno.
art. 1292 c.c.
invocato per contestare la solidarietà del debito risarcitorio; la Corte osserva che la questione è inammissibilmente riproposta perché coperta da giudicato interno.
art. 325 c.p.c.
richiamato per la tardività dell'appello autonomo della ricorrente, da cui deriva la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di merito.
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato d'ufficio per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, in presenza di colpa grave per avere proposto un ricorso manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata nel motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Massime di principio
- Se una statuizione di merito resta assorbita o definitivamente coperta da una declaratoria di inammissibilità dell'appello non censurata, essa si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante doglianze rivolte solo al merito.
- L'eccezione di giudicato interno è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
- La parte che impugna in cassazione deve colpire la ragione processuale che ha precluso l'esame del merito: in difetto, l'interesse a contestare le ulteriori statuizioni di merito viene meno.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche d'ufficio e non richiede prova del danno, essendo sufficiente la colpa grave consistente nella proposizione di una domanda o impugnazione manifestamente infondata o inammissibile.
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