L.R. Veneto 30/2007
Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce per il Veneto interventi a favore dei comuni delle aree montane svantaggiate e del Veneto orientale, con priorità per i piccoli comuni. Disciplina criteri, gestione e finanziamento degli interventi per il triennio 2007-2009; per il Veneto orientale, in prima applicazione 2007-2008 i beneficiari sono i comuni confinanti con Regioni a statuto speciale.
Interventi regionali per i comuni montani svantaggiati e del Veneto orientale
Interventi regionali per i comuni svantaggiati del Veneto
La legge promuove interventi della Regione del Veneto a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale. L’obiettivo è sostenere l’esercizio delle funzioni comunali e migliorare la qualità della vita dei residenti, nel quadro delle iniziative regionali connesse al regionalismo differenziato e all’autonomia del Veneto.
Ambito di applicazione e destinatari
I beneficiari sono individuati in due categorie:
- i comuni ubicati in area montana, con priorità per quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, nonché per le frazioni di comuni montani con meno di 500 abitanti che presentino disagio socio-economico;
- i comuni dell’area del Veneto orientale, come definita dalla legge regionale n. 16 del 1993, con priorità per le amministrazioni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e gravate da disparità socio-economiche dovute alla contiguità con Regioni a statuto speciale.
Ai fini della legge, per comuni ubicati in area montana si intendono quelli il cui territorio è ricompreso nell’ambito territoriale della comunità montana.
Criteri di selezione e gestione degli interventi
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, adotta i provvedimenti attuativi per il triennio 2007-2008-2009, definendo:
- procedure, termini e modalità di attuazione;
- criteri di gestione per gli interventi destinati ai comuni del Veneto orientale.
Per i comuni montani, i criteri di attuazione sono ancorati a tre indicatori:
- indice di spopolamento, calcolato rapportando gli ultimi due censimenti;
- indice di abbandono del territorio agricolo (SAU), anch’esso rapportato agli ultimi due censimenti;
- indice di anzianità della popolazione.
I provvedimenti della Giunta sono adottati previo parere della competente commissione consiliare.
Servizi socio-sanitari nei territori montani
Per i territori montani la legge introduce misure specifiche in ambito sanitario. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua gli strumenti necessari a garantire, nelle ULSS che insistono sui territori dei comuni montani destinatari, la capillare copertura del servizio dei medici di medicina generale.
Inoltre, le ULSS, previo parere della conferenza dei sindaci e in collaborazione con i comuni interessati, verificano le necessità e predispongono un adeguato servizio di consegna a domicilio dei medicinali, soprattutto per la popolazione dei centri abitati ad alta marginalità.
Coordinamento con le intese con Regioni a statuto speciale
Per i comuni confinanti con Regioni a statuto speciale, gli interventi devono tenere conto anche delle intese tra la Regione del Veneto e tali Regioni, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.
La Giunta regionale individua gli interventi considerando le iniziative già programmate in attuazione di tali intese e applicando anche i criteri previsti per i comuni montani. Quando gli interventi rientrano nell’ambito di applicazione delle intese, la gestione è affidata all’organo comune di gestione previsto dalle intese stesse.
Regime transitorio
Per la prima applicazione, limitatamente agli esercizi finanziari 2007 e 2008, per i destinatari dell’area del Veneto orientale sono beneficiari gli specifici comuni confinanti con la Regione a statuto speciale.
Copertura finanziaria
La legge quantifica gli oneri e ne dispone la copertura nel bilancio regionale 2007-2009:
- 9 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009 per gli interventi a favore dei comuni montani, mediante prelievo dal fondo speciale per le spese di investimento e contestuale incremento del capitolo per trasferimenti agli enti locali per investimenti;
- 2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009 per gli interventi a favore dei comuni del Veneto orientale, con analoga copertura mediante prelievo dal fondo speciale e incremento del capitolo per trasferimenti agli enti locali per investimenti;
- per l’esercizio 2008, gli oneri relativi alle spese di gestione dei comuni montani sono coperti con risorse dell’upb dedicata agli interventi indistinti a favore degli enti locali.
Portata temporale della disciplina
La disciplina attuativa è espressamente riferita al triennio 2007-2008-2009, mentre la norma transitoria per il Veneto orientale vale solo per gli esercizi 2007 e 2008. Il contenuto della legge è quindi fortemente legato a interventi e stanziamenti di quel periodo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 26 ott 2007L.R. Veneto 31/2007
- Legge · 21 set 2007L.R. Veneto 29/2007
- Legge · 30 nov 2007L.R. Veneto 33/2007
- Legge · 30 nov 2007L.R. Veneto 32/2007
- Legge · 14 dic 2007L.R. Veneto 35/2007
- Legge · 14 dic 2007L.R. Veneto 34/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →