L.R. Veneto 31/2007
Ratifica dell’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ratifica l’intesa del 4 luglio 2007 tra Regione del Veneto e Provincia autonoma di Trento per coordinare funzioni amministrative in sviluppo locale, sanità, cultura, alta formazione, istruzione, formazione e trasporti nei territori confinanti. Prevede un fondo regionale per finanziare gli interventi negli esercizi 2008 e 2009. L’intesa acquista piena esecuzione 15 giorni dopo l’entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica.
Ratifica dell’intesa Veneto-Trento per la cooperazione nei territori confinanti
Ratifica dell’intesa Veneto-Trento per la cooperazione nei territori confinanti
La legge regionale del Veneto ratifica l’intesa sottoscritta il 4 luglio 2007 tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, finalizzata a disciplinare in modo coordinato l’esercizio di funzioni amministrative in aree di confine. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto e i rapporti con la Provincia autonoma di Trento.
Oggetto e finalità dell’intesa
L’intesa è diretta a favorire la cooperazione tra territori confinanti per il migliore esercizio di funzioni amministrative nei seguenti ambiti:
- sviluppo locale;
- sanità;
- cultura;
- alta formazione;
- istruzione e formazione;
- infrastrutture e reti di trasporto.
La disciplina mira a sostenere la crescita dei territori comunali confinanti, valorizzando la collaborazione istituzionale tra le due amministrazioni.
Ambito territoriale e soggetti coinvolti
Gli interventi programmabili riguardano i Comuni del Veneto e i Comuni della Provincia autonoma di Trento direttamente interessati dalle iniziative. Dalla relazione illustrativa emerge che i Comuni veneti coinvolti sono 32, situati nelle province di Verona, Vicenza e Belluno, mentre i Comuni trentini interessati sono 29.
L’intesa può estendersi anche a territori di comuni non direttamente confinanti, purché funzionalmente collegati a quelli confinanti e ciò sia utile al perseguimento delle finalità degli interventi.
Modalità di attuazione
Gli interventi sono realizzati congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento. La concreta attuazione avviene mediante specifici accordi operativi stipulati dalle due amministrazioni con i singoli Comuni direttamente interessati.
La definizione degli interventi può avvalersi della partecipazione, tramite idonee forme di consultazione, di istituzioni locali pubbliche e private e delle altre rappresentanze delle forze economiche e sociali.
Profili finanziari
Per l’attuazione della legge è istituito uno specifico fondo regionale denominato “Fondo regionale per l’attuazione degli interventi previsti dall’Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti”.
Per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009 il fondo è alimentato mediante prelevamento di euro 2.000.000,00 dalle risorse allocate nell’UPB U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 9, del bilancio pluriennale 2007-2009.
La relazione evidenzia che, oltre agli stanziamenti regionali e provinciali, gli interventi possono essere sostenuti anche da risorse di soggetti pubblici locali, operatori privati, fondi comunitari o statali.
Decorrenza ed efficacia dell’intesa
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
L’intesa ottiene piena ed intera esecuzione decorsi quindici giorni dall’entrata in vigore dell’ultima legge regionale e provinciale di ratifica. Ne deriva che l’efficacia operativa dell’intesa è differita rispetto all’entrata in vigore della sola legge veneta.
Valutazione di attualità
La disciplina ha natura principalmente attuativa e finanziaria, riferita a un’intesa specifica e a un arco temporale di finanziamento già concluso (esercizi 2008 e 2009). Per tale ragione il provvedimento risulta oggi sostanzialmente storico e non di regola utile per applicazioni correnti, pur restando rilevante come base della cooperazione interistituzionale regolata dall’intesa.
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