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Legge

L.R. Veneto 32/2007

Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center).

Normativa regionaleL.R. Veneto 32/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto disciplina l’apertura, la gestione e i controlli dei phone center: autorizzazione comunale, requisiti morali e igienico-sanitari, limiti urbanistici e orari, registro telematico presso la CCIAA, sanzioni e norme transitorie per gli esercizi già attivi. La disciplina transitoria per i centri già operativi richiedeva adeguamento entro il 2008; le limitazioni urbanistiche operavano comunque al più fino al 1° gennaio 2010.

Regolamentazione dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)

Regolamentazione dei centri di telefonia in sede fissa

La legge regionale del Veneto disciplina l’insediamento, l’autorizzazione e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa, detti anche phone center, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di comunicazioni elettroniche e di sicurezza. L’obiettivo è ricondurre tali attività entro regole commerciali, urbanistiche, igienico-sanitarie e di controllo amministrativo applicabili nel territorio regionale.

Ambito di applicazione e attività consentite

La disciplina si applica all’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia svolta in locali aperti al pubblico. Il centro di telefonia è il locale in cui si svolge l’attività commerciale; sono inoltre definiti il titolare, il gestore e l’attività commerciale accessoria. Nei centri sono ammesse soltanto:

  • la cessione al pubblico di servizi telefonici;
  • le attività accessorie strettamente connesse a tali servizi.

Requisiti morali dei soggetti che esercitano l’attività

L’esercizio dell’attività è precluso a chi si trovi in determinate condizioni penali o di prevenzione, salvo riabilitazione. Il divieto riguarda, tra gli altri, delinquenti abituali, professionali o per tendenza, soggetti con condanne definitive per specifici delitti non colposi, reati contro la moralità pubblica, l’igiene e la sanità pubblica, delitti contro lo Stato, l’ordine pubblico o la persona con violenza, furto, rapina, estorsione e sequestri a fine di rapina o estorsione, nonché soggetti sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

Per le condanne indicate, in assenza di riabilitazione, il divieto dura cinque anni dalla scontata pena o dal passaggio in giudicato se la pena si è estinta in altro modo. In caso di società o associazioni, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal gestore e dagli altri soggetti rilevanti ai fini antimafia. L’accertamento è svolto dal comune.

Regime autorizzatorio comunale

L’apertura e il trasferimento di sede di un centro richiedono autorizzazione del comune competente per territorio. La domanda deve indicare i dati identificativi del richiedente, la sede del locale e allegare la dichiarazione di inizio attività presentata al Ministero delle comunicazioni e la licenza del questore richiesta dalla normativa statale.

Il comune rilascia l’autorizzazione solo previa verifica:

  • del possesso dei requisiti morali;
  • della disponibilità del locale;
  • dell’indicazione del gestore, se diverso dal richiedente;
  • del rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, antincendio, di sicurezza, di destinazione d’uso e sorvegliabilità;
  • della conformità delle apparecchiature alla normativa comunitaria.

Il comune disciplina il procedimento e stabilisce un termine massimo di 120 giorni; decorso tale termine senza diniego, la domanda si intende accolta. L’autorizzazione è a tempo indeterminato finché permangono i requisiti di legge. Entro 10 giorni dal rilascio, il comune comunica il titolo alla CCIAA competente.

Registro telematico e accesso alle informazioni

Presso la CCIAA territorialmente competente è istituito un registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa, gestito sulla base di una convenzione tra Regione e camere di commercio. Nel registro sono riportati, per ciascuna autorizzazione, titolare, ubicazione, data del rilascio, eventuale revoca, sanzioni, limitazioni e generalità del gestore se diverso dal titolare.

Il registro è accessibile telematicamente alla Regione, ai comuni, alle prefetture, alle questure, agli uffici di pubblica sicurezza, ai comandi di polizia locale, alle aziende ULSS e ad altri organi pubblici interessati.

Orari di apertura e limitazioni per ragioni pubbliche

Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, dei consumatori, degli utenti e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina l’orario massimo di apertura e chiusura nella fascia tra le 7.00 e le 23.00.

L’esercente decide liberamente l’orario nel rispetto dei limiti fissati dal comune, con un minimo di 5 ore e un massimo di 12 ore giornaliere. È inoltre obbligatoria una chiusura settimanale. L’orario deve essere esposto all’esterno del locale e comunicato al comune.

Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di interesse pubblico, il sindaco può imporre con atto motivato, anche su richiesta del questore, limitazioni agli orari, in via permanente o per esigenze contingenti.

Disciplina urbanistica e blocco delle nuove aperture

I comuni devono individuare negli strumenti urbanistici e di governo del territorio gli ambiti in cui è ammessa la localizzazione dei phone center, fissando la relativa disciplina urbanistica. Devono essere considerati, in particolare, parcheggi, compatibilità con le altre funzioni urbane e accessibilità viaria.

Tale individuazione deve avvenire sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino a tale individuazione, e comunque non oltre il 1° gennaio 2010, non è consentita l’apertura di nuovi centri.

Requisiti igienico-sanitari dei locali

L’attività può svolgersi solo in locali dotati dei requisiti previsti per gli esercizi commerciali dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi, in tema di acqua potabile, scarico delle acque, aerazione e illuminazione.

La Giunta regionale deve inoltre definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i requisiti relativi a:

  • servizi igienici;
  • barriere architettoniche;
  • spazi di attesa;
  • eventuali deroghe per i locali già adibiti all’attività.

Decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione decade nei seguenti casi:

  • mancata attivazione entro un anno dal rilascio, salvo proroga per comprovata necessità;
  • sospensione dell’attività per oltre un anno, salvo proroga motivata;
  • sopravvenuta mancanza dei requisiti morali;
  • terza applicazione delle sanzioni previste per altre violazioni.

In caso di violazione delle prescrizioni edilizie, urbanistiche o igienico-sanitarie, il comune sospende l’attività da 3 a 90 giorni, con possibile proroga se il ritardo non è imputabile all’interessato. Se la sospensione non è rispettata o i requisiti non vengono ripristinati nei termini, il comune revoca l’autorizzazione.

Vigilanza, sanzioni e proventi

La vigilanza sull’osservanza della legge è esercitata dal comune, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di sicurezza. Chi esercita senza autorizzazione, oppure con autorizzazione revocata, sospesa o decaduta, è punito con sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la chiusura del centro.

Per ogni altra violazione si applica una sanzione da 1.500 a 9.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dal comune nel rispetto della legge n. 689/1981. I relativi proventi spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.

Regime transitorio per gli esercizi già attivi

I centri già operativi alla data di entrata in vigore della legge dovevano:

  • chiedere l’autorizzazione entro 60 giorni;
  • adeguarsi alle prescrizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie entro un anno, prorogabile fino a 12 mesi per comprovata necessità.

Il comune disponeva la chiusura immediata se il titolare, il gestore o gli altri soggetti rilevanti non possedevano i requisiti morali. Doveva inoltre procedere alla ricognizione dei centri esistenti e disporre la chiusura in caso di mancato adeguamento entro il termine. Dalla data di entrata in vigore della legge cessavano comunque tutte le attività diverse da quelle telefoniche accessorie espressamente consentite.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in 25.000 euro per ciascun esercizio del triennio 2007-2009 e coperti mediante le risorse allocate sull’UPB U0071 del bilancio regionale 2007 e pluriennale 2007-2009.

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