L.R. Veneto 33/2007
Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto riconosce e disciplina il ruolo del Soccorso alpino e speleologico veneto, ne regola i rapporti con SUEM 118 ed elisoccorso, definisce il regime oneroso o a carico del SSN degli interventi, prevede sostegni a scuole e reti radio e stanzia risorse per il triennio iniziale 2008-2010. Abroga le precedenti norme regionali di settore, con salvaguardia dei procedimenti in corso.
Soccorso alpino e speleologico veneto, convenzioni e finanziamento
Soccorso alpino e speleologico veneto
La legge della Regione del Veneto riconosce, promuove e finanzia l’attività del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (SASV-CNSAS). Il provvedimento inquadra il servizio come presidio per soccorso, prevenzione e vigilanza degli infortuni in ambiente montano, ipogeo, speleologico e in altri ambienti ostili o impervi del territorio regionale.
Ambito di applicazione e funzioni operative
Il SASV-CNSAS è individuato quale soggetto regionale di riferimento per attività di soccorso e prevenzione nell’esercizio di pratiche alpinistiche, escursionistiche, sportive, ricreative, culturali e anche professionali o lavorative svolte negli ambienti indicati. La Regione ne riconosce il ruolo sia in funzione operativa sia come struttura tecnica specializzata.
Rapporti con SUEM 118 ed elisoccorso
La Regione si avvale del SASV-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in altri ambienti ostili o impervi, in collaborazione con il SUEM 118 delle aziende ULSS. I rapporti sono regolati da una convenzione da stipularsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, con relativi protocolli operativi.
Per i servizi di elisoccorso in configurazione Search and Rescue (SAR), operanti presso le aziende ULSS di Belluno, Treviso e Verona e presso le ulteriori aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, viene previsto l’impiego del personale sanitario proprio, formato e certificato, e del personale SASV-CNSAS.
L’attività non sanitaria del SASV-CNSAS può svolgersi anche mediante aeromobili pubblici e privati, tramite convenzioni con soggetti pubblici o privati autorizzati al volo e muniti delle prescritte licenze e autorizzazioni.
Scuole, attività specialistiche e ruolo tecnico
La Regione sostiene la Scuola regionale di soccorso alpino, la Scuola interregionale di soccorso speleologico e la Commissione tecnica regionale del SASV-CNSAS. Il servizio viene inoltre assunto quale riferimento tecnico, scientifico e didattico per l’individuazione di esperti da nominare in organismi regionali o di enti locali.
Rete radio e coordinamento operativo
La legge mira a favorire una rete radio del SASV-CNSAS efficiente e coordinata con quella del SUEM 118 quando l’attività si svolge in convenzione. A tal fine la Regione promuove intese con enti locali e soggetti privati gestori di servizi pubblici per la concessione in comodato d’uso dei ponti radio, compresi alloggiamento e alimentazione.
Regime delle prestazioni e tariffe
Gli interventi sanitari di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e trasporto, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti dell’art. 11 del DPR 27 marzo 1992; la verifica della natura sanitaria dell’intervento spetta alle centrali operative SUEM 118.
Gli interventi non sanitari, comprensivi di recupero e trasporto, sono invece onerosi per l’utente quando richiesti da quest’ultimo o a esso riconducibili in ragione delle decisioni della centrale operativa SUEM 118. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve aggiornare il tariffario per i servizi sanitari e non sanitari; per i residenti in Veneto è prevista una riduzione del 20%.
I proventi del tariffario sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi connessi, con particolare riferimento all’area montana.
Segni distintivi e comunicazione al pubblico
Il SASV-CNSAS deve apporre il logo della protezione civile regionale sulle divise d’ordinanza e sui mezzi in dotazione. Deve inoltre pubblicizzare il numero unico 118 del SUEM sui propri automezzi e su tutto il materiale informativo diffuso.
Controllo, monitoraggio e organi di indirizzo
La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare sulla base delle relazioni delle strutture regionali competenti. Per il primo biennio di applicazione è previsto un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, individuati tra i dirigenti delle strutture regionali competenti o loro delegati; alle riunioni possono partecipare i consiglieri regionali della commissione competente.
Finanziamento e copertura economica
La Regione finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili ai servizi garantiti dal SASV-CNSAS, come definiti nella convenzione. La norma finanziaria quantifica in 600.000 euro annui le spese correnti decorrenti dall’esercizio 2008, con copertura per gli esercizi 2008 e 2009 mediante prelievi da specifiche unità previsionali di base.
È inoltre previsto che la Giunta regionale approvi e finanzi gli interventi di adeguamento e ammodernamento di mezzi e strutture presentati dal SASV-CNSAS per il triennio 2008-2010, fino a un massimo annuo di 400.000 euro.
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogati gli articoli 118, 119 e 120 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, che disciplinavano la materia nel testo unico del turismo. I procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della legge restano disciplinati dalle norme vigenti al momento del loro avvio.
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