L.R. Veneto 35/2007
Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto riconosce il valore sociale, culturale ed educativo delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine operanti nel territorio regionale e prevede contributi per le loro attività. I finanziamenti sono destinati ai programmi che comprendono raduni, cerimonie, mostre, convegni e iniziative per la legalità e la sicurezza. Stanziamento previsto solo per gli esercizi 2007-2009.
Sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine
Sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine
La legge della Regione del Veneto riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine operanti nel Veneto. Il provvedimento mira a sostenere tali realtà per il perseguimento delle loro finalità statutarie e per il rafforzamento del sostegno morale alle Forze armate e alle Forze dell’ordine.
Finalità e attività ammesse
Le associazioni destinatarie del riconoscimento regionale possono promuovere e organizzare iniziative coerenti con le finalità della legge, in particolare:
- raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
- cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni dedicati a momenti e date significativi della storia delle Forze armate e della storia patria;
- diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.
Contributi regionali
La Giunta regionale può concedere contributi alle sezioni venete delle associazioni indicate, per programmi di attività riferiti alle iniziative sopra elencate. La concessione dei contributi non è automatica: spetta alla Giunta definire ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, le modalità e i termini per la presentazione delle domande nonché i criteri di riparto delle risorse.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione della legge è prevista una copertura finanziaria pari a 200.000 euro per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse allocate nell’unità previsionale di base U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità” del bilancio di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009.
Ambito territoriale e applicazione temporale
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto. La parte finanziaria espressamente richiamata dal testo è limitata agli esercizi 2007, 2008 e 2009; il testo non contiene ulteriori previsioni temporali di efficacia, ma la concreta operatività dei contributi è rimessa alla programmazione annuale della Giunta regionale.
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