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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08678/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 22/09/2025 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza irrevocabile del 27/11/2018 (conferma/parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato Del Cuoco per concorso in rapina aggravata e detenzione/porto di armi). La domanda di revisione si basava su una consulenza tecnica prodotta dalla difesa, che sosteneva la non associabilità certa tra un dispositivo telefonico e una determinata utenza/SIM asseritamente riconducibile al ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) e specificamente violazione degli artt. 630 lett. c) e 634 c.p.p., contestando la valutazione di inammissibilità operata dalla Corte territoriale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo in parte aspecifico e nel complesso manifestamente infondato. Ha confermato che la consulenza tecnica prodotta non integra "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., perché non apporta metodiche o acquisizioni scientifiche tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche disponibili all'epoca; la consulenza era stata redatta senza contraddittorio, si è limitata a sollevare dubbi e perplessità e non offre elementi oggettivi idonei a incidere sul quadro probatorio già acquisito (riconoscimenti fotogrammetrici, tabulati telefonici, traffico telefonico delle SIM coinvolte). La Corte ha quindi ritenuto legittima la valutazione preliminare di ammissibilità operata dal giudice della revisione (con verifica astratta di affidabilità, persuasività e congruenza rispetto al contesto probatorio). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente lamentava violazione di legge e difetto di motivazione richiamando le lettere b) ed e). La Corte ha ritenuto il motivo in parte aspecifico e manifestamente infondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e altre sanzioni in caso di ricorso censurabile; il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto la condanna, e la Corte ha accolto la richiesta di condanna per spese e ammenda.

  • art. 630 lett. c) cod. proc. pen.

    Dispositivo che individua le "prove nuove" ammissibili in sede di revisione. La Corte ha interpretato la norma nel senso che le "prove nuove" devono derivare da acquisizioni scientifiche/tecniche realmente nuove e capaci di fornire risultati non raggiungibili con le metodiche precedenti; la consulenza della difesa non soddisfaceva questo requisito.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Prevede i casi e le modalità di ammissione della revisione processuale; è richiamato dal ricorrente per sostenere errori procedurali nella valutazione dell'istanza, ma la Corte ha ritenuto corretta l'operazione di vaglio preliminare della ammissibilità.

  • art. 625 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze della Corte di cassazione in materia di revisione; il collegamento procedurale al ricorso ex art. 625 è stato richiamato nella decisione.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Artt. che disciplinano l'effetto che l'accertamento di elementi nuovi può avere nel giudizio di revisione (proscioglimento/riqualificazione). La Corte ha evidenziato che il giudice dell'ammissibilità deve valutare astrattamente se la prova nuova, se accertata, potrebbe condurre al proscioglimento ai sensi di tali articoli.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'ipotesi di inammissibilità incolpevole: la Corte ha ritenuto che non ricorresse una situazione di inammissibilità incolpevole, giustificando la condanna alle spese e all'ammenda.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, Sent. n. 28724/2021

    Richiamata per il principio che "prove nuove" devono fondarsi su acquisizioni scientifiche/tecniche innovative capaci di risultati non raggiungibili con metodiche pregresse.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, Sent. n. 18765/2018

    Richiamata per il principio secondo cui la valutazione di ammissibilità della revisione deve considerare affidabilità, persuasività e congruenza della prova nuova rispetto al quadro probatorio già acquisito, mediante una comparazione realistica ancorata alla specifica realtà processuale.

  • Giurisprudenza: Cass. Pen., sez. 5, sent. 7.3.2014 n. 15403 (Molinari)

    Richiamata per il principio che il giudice che esamina l'ammissibilità della revisione esercita un potere-dovere di valutazione limitato, che non deve però tradursi in indebite anticipazioni del giudizio di merito.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. VI, sent. n. 199/2021 (19/05/2021)

    Richiamata per confermare che le motivazioni precedenti (Tribunale e Corte d'appello) avevano già compiuto una valutazione unitaria e congrua degli elementi probatori relativi all'identificazione del ricorrente; rafforza il giudizio di non rilevanza della consulenza come "nova".

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione della revisione su base di "prova nuova" occorre dimostrare chiaramente che la prova si fonda su acquisizioni scientifiche o tecniche effettivamente nuove e che esse consentono risultati non raggiungibili con le metodiche precedenti; la mera formulazione di dubbi non è sufficiente.
  • Il giudice dell'ammissibilità ha il potere/dovere di valutare, in via preliminare e in astratto, l'affidabilità, la persuasività e la congruenza delle prove nuove rispetto al complesso probatorio già acquisito, senza però anticipare indebitamente il merito.
  • Le consulenze prodotte ex parte dalla difesa, prive di un effettivo contraddittorio e basate su dati già discussi, avranno scarso rilievo ai fini della revisione se non dimostrano novità tecniche oggettive e risultati misurabili tali da poter ribaltare la valutazione di colpevolezza.
  • Quando il tema oggetto della novità è già stato oggetto di approfondito esame nelle fasi di merito (riconoscimenti, tabulati, traffico telefonico, ecc.), l'onere probatorio per dimostrare la rilevanza della nuova prova è particolarmente gravoso.
  • Un ricorso di revisione che non indichi in modo specifico quale risultato operativo e concretamente diverso la nuova metodologia consenta di raggiungere rischia l'inammissibilità per genericità.
  • Il tentativo infondato o generico di proporre revisione può comportare conseguenze negative per il ricorrente: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

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