Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28592/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di acquisire una calcolatrice scientifica mentre è sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., sostenendo che l'acquisto è consentito dall'art. 14.1 della Circolare DAP n. 3676/626 del 2/10/2017 e che il rifiuto violava i diritti allo studio (artt. 12 e 15 Ord. pen.) e i principi costituzionali (artt. 3 e 27 Cost.), denunciando inoltre vizi di motivazione e discriminazione ingiustificata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse dimostrato un pregiudizio grave e attuale al diritto allo studio, poiché non emergeva che le esigenze didattiche non potessero essere soddisfatte dall'uso dello strumento già disponibile nel personal computer dell'istituto, accessibile nei tempi previsti. I giudici di merito hanno inoltre valutato legittima la valutazione discrezionale dell'amministrazione circa il rischio che l'uso in condizioni non controllate potesse agevolare la veicolazione di messaggi codificati, giustificando così la restrizione prevista dal regime dell'art. 41-bis. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Il regime speciale può giustificare limitazioni agli oggetti e alle attività del detenuto per motivi di sicurezza e di prevenzione di contatti o comunicazioni illecite; tali limitazioni rientrano nella discrezionalità amministrativa se motivate da una prognosi di pericolosità concreta.

  • art. 12 Ordinamento penitenziario

    Riconosce il diritto all'istruzione dei detenuti, ma la sua tutela richiede la dimostrazione di un pregiudizio attuale e grave per giustificare interventi giurisdizionali contro misure restrittive adottate per sicurezza.

  • art. 15 Ordinamento penitenziario

    Collegato al diritto allo studio e alla possibilità di svolgere attività formative; tuttavia l'accesso a strumenti didattici può essere contemperato con esigenze di sicurezza dell'esecuzione penale.

  • art. 3 Costituzione

    Censurata dal ricorrente come presunta discriminazione, ma i giudici hanno ritenuto che la differenziazione sia giustificata dalle esigenze del regime di 41-bis e dalla valutazione discrezionale dell'amministrazione.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente in tema di finalità della pena e dignità del detenuto; la Corte ha ritenuto che, in assenza di pregiudizio concreto all'esercizio dei diritti fondamentali, le restrizioni di sicurezza non violano il principio.

  • Circolare DAP n. 3676/626 del 2/10/2017, art. 14.1

    Richiamata dal ricorrente come fonte che consentirebbe l'acquisto della calcolatrice; i giudici non hanno ritenuto dimostrato che la circolare obbligasse l'amministrazione a consentire l'acquisto quando sussistono ragioni concrete di sicurezza e disponibilità di strumenti alternativi nell'istituto.

Massime di principio

  • La richiesta di strumenti o materiali didattici da parte di un detenuto sottoposto al regime 41-bis richiede la prova di un pregiudizio grave e attuale al diritto allo studio per ottenere tutela giurisdizionale.
  • La disponibilità, nell'istituto, di strumenti alternativi (es. calcolatrice/software preinstallato sul PC dell'istituto) può legittimamente rendere non necessaria l'autorizzazione all'acquisto individuale.
  • Le valutazioni circa il rischio che un oggetto possa essere utilizzato per la veicolazione di messaggi occulti rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione e giustificano restrizioni nel regime 41-bis, purché adeguatamente motivate.
  • I giudici di merito godono di ampia valutazione discrezionale su questioni di sicurezza trattate nell'esecuzione penale; la cassazione è limitata nel sindacare valutazioni che si fondano su elementi di fatto e prognosi di rischio, e può dichiarare inammissibile il ricorso se manca una dimostrazione concreta dell'illegittimità.
  • In situazioni analoghe è opportuno, prima di ricorrere, documentare in modo specifico e fattuale l'impossibilità di soddisfare le esigenze di studio con le risorse dell'istituto e di confutare le ragioni di sicurezza addotte dall'amministrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.