Cassazione Civile, Sentenza n. 6796/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2008, emesso dalla concessionaria del Comune di Caserta per complessivi Euro 131.576,80, oltre interessi e spese, in relazione a 26 cespiti immobiliari (15 fabbricati e 11 aree edificabili). La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva respinto il ricorso. In appello la società aveva contestato, tra l'altro, la motivazione dell'avviso, l'omessa allegazione di atti richiamati, il mancato possesso di alcuni cespiti e l'assenza del regolamento comunale previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997; aveva inoltre prodotto una ricostruzione degli importi dovuti. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello soltanto per alcuni cespiti. La Curatela ha proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione per mancata indicazione nell'avviso di rendite catastali, ubicazione di alcuni immobili, superfici delle aree edificabili e criteri di stima; (2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sull'allegazione dei documenti presupposti, sostenendo che l'avviso non esplicitasse i criteri di calcolo e che la motivazione non potesse essere integrata in giudizio; (3) violazione delle norme sulla base imponibile delle aree edificabili e omessa pronuncia sulla mancata adozione del regolamento comunale per la determinazione dei valori venali; (4) omessa motivazione e violazione delle norme sul presupposto soggettivo dell'ICI, perché il giudice regionale avrebbe escluso la tassazione soltanto per alcuni cespiti, senza esaminare le prove relative agli ulteriori immobili ceduti o non più posseduti, ai cespiti posseduti per soli 7/12 dell'anno, a quelli non più esistenti perché confluiti in autonoma partita e alle aree destinate a verde pubblico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché cumulava diverse tipologie di vizio motivazionale e invocava anche la contraddittorietà della motivazione, non più deducibile ai sensi del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo: l'avviso consentiva di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, poiché l'imponibile era ricavato dai dati dichiarati dalla stessa contribuente e le risultanze catastali erano state prodotte in giudizio; inoltre, le delibere comunali, in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale, non dovevano essere allegate, e la determinazione comunale periodica dei valori delle aree edificabili è facoltativa, sicché la sua mancanza può rilevare soltanto ai fini dell'esclusione delle sanzioni per l'assenza dell'elemento psicologico. Ha accolto il quarto motivo: la sentenza regionale non spiegava perché non avesse considerato o confutato tutte le risultanze documentali relative ai cespiti che la contribuente assumeva non più in suo possesso o non più assoggettabili a ICI, limitandosi a escludere alcuni immobili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame di tale censura e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti
Nel testo vigente applicabile alla controversia, il vizio denunciabile ai sensi del n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non comprende la contraddittorietà della motivazione.
art. 3 L. n. 241 del 1990
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l’obbligo di motivazione dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” dell’imposta.
La motivazione dell'accertamento ICI è sufficiente quando rende conoscibili gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di contestarne fondamento e ammontare; nella fattispecie la Corte ha ritenuto adeguato l'avviso perché basato sui dati dichiarati dalla contribuente.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Le delibere comunali relative all’applicazione del tributo non rientrano tra i documenti che devono essere agli avvisi di accertamento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili al contribuente, ma non anche agli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti né altrimenti conoscibili dal contribuente; non si estende alle delibere comunali generali soggette a pubblicità legale.
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992
In particolare, il giudice del merito, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato che tali dati trovavano riscontro nelle “risultanze catastali peraltro allegate dalla Pubbliservizi in sede di costituzione innanzi al primo giudice”, sicchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla società contribuente, l’adita Commissione ha potuto esaminare ed apprezzare le risultanze catastali, introdotte in giudizio in sede di costituzione della parte intimata.
La Corte richiama la disciplina della base imponibile ICI e ritiene legittima, nel caso concreto, la ricostruzione fondata sui dati dichiarati dalla contribuente e riscontrati dalle risultanze catastali. Il giudice di merito può apprezzare in giudizio tali risultanze prodotte dalla parte intimata.
art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 446 del 1997
Mentre, con riferimento alla censura proposta con il terzo motivo di ricorso, va chiarito che l’ente ha la facoltà e non l’obbligo di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini della delimitazione del potere di accertamento dell’ente stesso (Cass. n. 20872 del 2010), ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, sicchè una eventuale mancanza comporta solo la non assoggettabilità del contribuente, incorso in errore, alle sanzioni amministrative, difettando nella sua condotta l’elemento psicologico D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 5.
La determinazione comunale periodica e per zone omogenee dei valori venali delle aree edificabili è facoltativa. La sua assenza non impedisce di per sé l'accertamento del tributo, ma può escludere le sanzioni quando il contribuente sia incorso in errore e difetti l'elemento psicologico.
art. 2 D.Lgs. n. 504 del 1992
Il giudice di appello ha stabilito testualmente che: “il tributo legittimamente riscuotibile va parametrato al periodo di effettivo possesso come documentato. Fermi, i relativi valori così come accertati”, ha poi precisato che solo alcuni cespiti (riportati in catasto al foglio 59 alle particelle 5161, 5162, 5163, 5164), per i quali la cessione risultava avvenuta in annualità precedente a quella in esame, non erano soggetti a tassazione.
La rilevanza del possesso ai fini dell'assoggettamento all'ICI impone di commisurare il tributo al periodo di effettivo possesso; il giudice deve esaminare le prove relative a tutti i cespiti per i quali è contestato il presupposto.
art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992
Il giudice di appello ha stabilito testualmente che: “il tributo legittimamente riscuotibile va parametrato al periodo di effettivo possesso come documentato. Fermi, i relativi valori così come accertati”, ha poi precisato che solo alcuni cespiti (riportati in catasto al foglio 59 alle particelle 5161, 5162, 5163, 5164), per i quali la cessione risultava avvenuta in annualità precedente a quella in esame, non erano soggetti a tassazione.
La qualità di soggetto passivo ICI dipende dal possesso dell'immobile nel periodo rilevante; il tributo va quindi rapportato alla durata del possesso documentato.
art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997
Mentre, con riferimento alla censura proposta con il terzo motivo di ricorso, va chiarito che l’ente ha la facoltà e non l’obbligo di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini della delimitazione del potere di accertamento dell’ente stesso (Cass. n. 20872 del 2010), ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, sicchè una eventuale mancanza comporta solo la non assoggettabilità del contribuente, incorso in errore, alle sanzioni amministrative, difettando nella sua condotta l’elemento psicologico D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 5.
L'assenza dell'elemento psicologico della violazione, in caso di errore del contribuente collegato alla mancata determinazione comunale dei valori delle aree edificabili, esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve individuare in modo chiaro il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso; non consente di riproporre il vizio di contraddittorietà della motivazione e non può cumulare in modo indistinto censure eterogenee.
- L'avviso di accertamento ICI è adeguatamente motivato se mette il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum; l'indicazione dei fatti giustificativi delimita inoltre le ragioni che l'ente può sostenere nella successiva fase contenziosa.
- Non devono essere allegati all'avviso gli atti generali, come le delibere comunali soggette a pubblicità legale, che si presumono conoscibili dal contribuente; l'obbligo di allegazione riguarda invece gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti né altrimenti conoscibili.
- La determinazione comunale periodica e per zone omogenee dei valori venali delle aree edificabili ai fini ICI è facoltativa; la sua omissione non impedisce l'accertamento del tributo, ma può escludere le sanzioni in caso di errore del contribuente e mancanza dell'elemento psicologico.
- Quando è contestato il possesso di più cespiti assoggettati a ICI, il giudice deve valutare le risultanze probatorie riferite a ciascuno di essi e motivare perché le ritenga o meno idonee a escludere il tributo; il carente esame delle prove relative a immobili ceduti o non più posseduti determina vizio della decisione.
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