Sentenza n. 492/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. 189437 del 15 giugno 2022, con il quale il Comune di Bari ha espresso il diniego definitivo sulla domanda di autorizzazione presentata da Elemedia, ai sensi dell''art 44 del d.lgs. 259/2003, per lo spostamento del suo impianto trasmissivo radiofonico, sito in Bari, P.zza Luigi di Savoia n. 24 (emittente “Radio Deejay” 93,200 MHz), presso il sito di radiocomunicazione esistente sito sempre in Bari alla via Marchese di Montrone, proprietà di INWIT spa e catastalmente individuato al NCEU Foglio 94 Particella 828; - del provvedimento prot. n. 170534 del 31 maggio 2022 con cui il Comune di Bari ha trasmesso il preavviso di diniego dell''istanza; - delle note di ARPA Puglia prot. n. 24069 del 6 aprile 2022 e prot. n. 26882 del 14 aprile 2022; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale e, in particolare, della nota comunale del 28 marzo 2022; - altresì, per l'annullamento o disapplicazione - del Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14, ove inteso nel senso di impedire lo spostamento dell'impianto di Elemedia, nella parte in cui alla lettera B - “Obiettivi di qualità” - riporta che: “l'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 d.lgs 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio”; e per l'accertamento dell'obbligo dell''ARPA di provvedere alla emissione del parere di competenza previsto dall'art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003; Sui motivi aggiunti presentati in data 31 maggio 2024 per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 179474.U del 20 maggio 2024, con il quale il Comune di Bari “ha espresso il diniego definitivo all’istanza presentata ai sensi dell’art 44 del d.lgs. 207/2021, per lo smantellamento dell’impianto esistente di “Radio Deejay” 93,200 MHz sito in Piazza Luigi di Savoia n. 24 e contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWIT posto in Via Marchese di Montrone, catastalmente individuato al NCEU ai seguenti riferimenti Sezione: A Foglio: 94 Particella: 828”; - del provvedimento del 15 aprile 2024, con il quale il Comune ha trasmesso la “Comunicazione relativa al possibile rigetto dell’istanza”, corredata della relazione di un consulente esterno dell’ente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Sui motivi aggiunti presentati in data 7.11.2024 per l’annullamento: - del provvedimento prot. 313708.U del 16 settembre 2024, con il quale il Comune di Bari ha rigettato l’istanza di convocazione della conferenza di servizi presentata il 5 settembre 2024, in relazione alla istanza presentata dalle società, ai sensi dell’art 44 del d.lgs 259/2003, per lo smantellamento dell’impianto di “Radio Deejay” 93.200 MHz sito alla Piazza Luigi di Savoia n. 24 e contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWIT spa posto alla via Marchese di Montrone, catastalmente individuato al NCEU al foglio 94 particella:828; del provvedimento del 22 ottobre 2024, con il quale il Comune di Bari, riscontrando l’ulteriore istanza di richiesta di partecipazione alla conferenza di servizi, formulata il 27 settembre 2024, ha ribadito il rigetto; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi comunali sull’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per lo smantellamento e lo spostamento di un impianto radiofonico dal centro abitato a un sito di radiocomunicazione esistente, nonché dinieghi relativi alla convocazione della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava il diniego definitivo del Comune di Bari relativo alla domanda di trasferimento dell’impianto radiofonico sito in piazza Luigi di Savoia, il preavviso di diniego, le note dell’ARPA e gli atti connessi, chiedendo anche l’annullamento o la disapplicazione del regolamento regionale pugliese n. 14/2006 e l’accertamento dell’obbligo dell’ARPA di rendere il parere di competenza. Il trasferimento si rendeva necessario a seguito dell’ordine di rimozione del traliccio originario, privo di titolo edilizio, confermato da precedenti pronunce giurisdizionali. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003, della legge n. 36/2001 e del regolamento regionale n. 14/2006, nonché eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Contestava, in particolare, l’applicazione della regola regionale secondo cui i nuovi impianti radiotelevisivi devono essere collocati fuori dal perimetro del centro abitato, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio, sostenendo che le caratteristiche di propagazione del segnale rendessero necessario il sito urbano prescelto. Con motivi aggiunti impugnava il successivo diniego del 20 maggio 2024, adottato a seguito del riesame disposto in sede cautelare, censurandone l’incompetenza, la violazione della disciplina statale e regionale, dell’ordinanza cautelare e delle norme tecniche CEI 211-10, oltre all’erroneità della motivazione. Con ulteriori motivi aggiunti impugnava il rigetto delle istanze di convocazione e partecipazione a una conferenza di servizi con gli altri operatori radiofonici.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il diniego del 20 maggio 2024, che aveva superato il precedente, poiché adeguatamente motivato sulla base di approfondimenti amministrativi e tecnici, anche mediante consulenza specialistica esterna. Il regolamento regionale n. 14/2006 è stato interpretato nel senso che la collocazione degli impianti fuori dal centro abitato costituisce la regola, derogabile soltanto in presenza di esigenze di servizio comprovate e documentate; tale disciplina non integra un divieto assoluto ed è stata ritenuta legittima anche alla luce della precedente giurisprudenza richiamata. La società non ha dimostrato tali esigenze. In particolare, l’istanza comunale riguardava una potenza di 500 Watt, mentre il titolo ministeriale successivamente rilasciato era soltanto provvisorio e sperimentale, limitato a 120 giorni e a 250 Watt, con prescrizioni relative ai controlli e alle interferenze. Il titolo ministeriale non comprovava quindi l’idoneità definitiva del sito né la necessità della localizzazione nel centro abitato. Il Comune ha inoltre rilevato che la documentazione elettromagnetica era incompleta e non conforme: l’impianto avrebbe dovuto essere considerato in classe di attenzione 2, tenendo conto della presenza di più sorgenti sul traliccio, e non in classe 1; la relazione tecnica di parte utilizzava inoltre una potenza diversa da quella autorizzata e dati riferiti anche a un’altra frequenza estranea all’istanza. Non era stato prodotto un aggiornato studio elettromagnetico. Il giudice ha ritenuto corretto il bilanciamento tra esigenze di servizio e minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché l’esercizio della discrezionalità tecnica comunale. Le spese sono state compensate nei confronti dell’ARPA Puglia, mentre la società ricorrente è stata condannata a corrispondere al Comune di Bari 3.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
Disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione o la modifica degli impianti di comunicazione elettronica; la domanda deve essere corredata da documentazione idonea a consentire le valutazioni amministrative e tecniche.
art. 25, comma 2, d.lgs. 208/2021
Prevede il titolo ministeriale rilevante per l’esercizio dell’impianto radiofonico; il giudice ha valorizzato il fatto che il titolo ottenuto fosse successivo, provvisorio, sperimentale, limitato a 120 giorni e riferito a una potenza di 250 Watt.
Regolamento regionale Puglia 14 settembre 2006, n. 14, lettera B - Obiettivi di qualità
L'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 d.lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio.
La localizzazione fuori dal centro abitato è la regola; la deroga in favore di un sito urbano richiede esigenze di servizio specifiche, comprovate e documentate. La disciplina è stata ritenuta non assolutamente ostativa e coerente con la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici.
art. 14 l. 36/2001
Rileva nel quadro della disciplina delle competenze e delle valutazioni relative alla protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
art. 3 d.lgs. 285/1992
È richiamato dal regolamento regionale per la definizione del perimetro del centro abitato.
Massime di principio
- La regola regionale che impone di collocare i nuovi impianti radiotelevisivi fuori dal perimetro del centro abitato è legittima quando ammette una deroga soltanto per esigenze di servizio comprovate e documentate; la deroga non può fondarsi su mere valutazioni astratte o su una relazione tecnica non coerente con i dati autorizzativi effettivi.
- Nel procedimento autorizzatorio per un impianto radioelettrico, l’interessato deve previamente disporre di un titolo ministeriale definitivo e coerente con la potenza e le caratteristiche operative richieste; un’autorizzazione provvisoria e sperimentale, limitata nel tempo e a una potenza ridotta, non dimostra l’idoneità definitiva del sito né l’esistenza di esigenze di servizio tali da giustificare una localizzazione urbana.
- La valutazione dell’impatto elettromagnetico deve considerare l’impianto insieme alle altre sorgenti presenti nel sito di coubicazione e deve utilizzare la potenza effettivamente autorizzata. Una documentazione che consideri una diversa classe di attenzione, una potenza non autorizzata o dati riferiti a impianti estranei all’istanza non è idonea a comprovare le esigenze di servizio e la compatibilità della localizzazione.
- È legittimo il diniego comunale fondato su un’istruttoria tecnica approfondita e su una consulenza specialistica, quando l’amministrazione abbia bilanciato l’interesse alla continuità del servizio con l’obiettivo di minimizzare la concentrazione degli impianti e l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa non manifestamente illogica.
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