Cassazione Penale, Sentenza n. 26525/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Roma che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, della detenzione illecita di cocaina (28,5 grammi lordi, da cui 109 dosi) ritenuta destinata alla cessione. Le censure erano: (1) vizio di motivazione e mancata valutazione dell'elemento soggettivo della coimputata Serafino, che doveva essere considerata soltanto connivente o con partecipazione minima ai fini dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; (2) mancata riqualificazione della condotta della Serafino come favoreggiamento personale e quindi sua non punibilità; (3) vizio nella determinazione della pena, in quanto la Corte avrebbe dovuto partire dal minimo edittale nella quantificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello secondo cui la condotta di occultamento della droga da parte della Serafino era consapevole e non mera connivenza o partecipazione marginale; la doglianza sul favoreggiamento è stata esclusa come nuova questione introdotta in cassazione e dunque inammissibile; la quantificazione della pena è stata ritenuta corretta e adeguatamente motivata, essendo stata determinata in misura media/prossima al minimo, scelta riservata al giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La fattispecie è stata ricondotta all'art. 73, comma 5 (stituzione della norma in materia di stupefacenti) in quanto la quantità, il confezionamento e le altre circostanze indicano destinazione alla cessione.
Codice Penale, art. 110
Richiamato nel contesto del concorso di persone nel reato; la responsabilità della coautrice è stata valutata alla stregua del concorso attivo nella condotta illecita.
Codice Penale, art. 114
Disciplina l'attenuante della minima partecipazione; la Corte ha interpretato che la condotta della Serafino non rientrava nei requisiti di marginalità richiesti per riconoscere tale attenuante.
Codice Penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice di merito può motivare sinteticamente la scelta di una pena in misura media o prossima al minimo, riservando richiesta motivazionale più dettagliata solo se la pena è vicina al massimo edittale o superiore alla media.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso; qui è richiamato per indicare i limiti della esposizione delle censure in sede di cassazione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata come principio per escludere l'esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende anche quando non sussistano ragioni di esonero.
Massime di principio
- La mera affermazione di aver occultato una sostanza su ordine di terzi o per proteggere un congiunto non esclude la responsabilità se gli elementi probatori indicano consapevolezza: il giudice valuta la credibilità e la concretezza degli indizi.
- L'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) richiede che il contributo sia di rilevanza del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile; una attività che agevoli concretamente l'illecito (es. occultamento che riduce il rischio di scoperta) difficilmente è qualificabile come minima.
- Questioni non dedotte in appello o che non hanno costituito motivo di gravame non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione: la Corte di legittimità si rifiuta di esaminare nuove linee difensive non esaminate dal giudice di merito.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; è richiesta motivazione più dettagliata solo se la pena è prossima al massimo edittale o superiore alla media, mentre una pronuncia in misura media o vicina al minimo è in via generale insindacabile in cassazione.
- Se il fatto risulta diretto alla cessione (quantità, confezionamento, numero di dosi), la riclassificazione ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 è giustificata e la gravità della condotta influenza la misura della pena e l'esclusione di attenuanti per partecipazioni non marginali.
- La condanna alle spese processuali e alle somme dovute alla Cassa delle ammende può essere confermata anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo specifiche ragioni di esonero debitamente fondate.
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