Sentenza del 22/12/2015 n. 2331 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Notifica cartella esattoriale per mezzo di raccomandata da parte del concessionario - Legittimità ai sensi del comma 1 dell'art. 26 D.P.R. 602/73 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta legittima. La seconda parte dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973 consente infatti al concessionario di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità costituisce un sistema autonomo e alternativo rispetto alla notificazione eseguita dai soggetti indicati nella prima parte della norma, ed è integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della notifica di una cartella esattoriale effettuata direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza ricorrere alle modalità ordinarie di notificazione previste dalla prima parte dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione prevede una modalità autonoma e alternativa di notificazione della cartella esattoriale: il concessionario può procedere direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di avvalersi dei soggetti abilitati alle modalità ordinarie indicate nella prima parte della norma.
Massime di principio
- La cartella esattoriale può essere validamente notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- La notifica diretta per posta è una modalità alternativa e non subordinata alla notificazione eseguita da ufficiali giudiziari, messi notificatori o altri soggetti indicati nella prima parte dell'art. 26.
- Per valutare la validità della notifica occorre verificare il rispetto delle formalità postali e l'esistenza della documentazione attestante l'invio e la ricezione della raccomandata.
- La contestazione della cartella non può fondarsi soltanto sul fatto che essa sia stata notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata.
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