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Sentenza

Sentenza n. 1222/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio asseritamente serbato sull’istanza di trasferimento e inserimento nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), insieme allo zio, per assicurare continuità assistenziale e unità familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare dello status di rifugiato e ospitato con lo zio presso un CAS, chiedeva il trasferimento in una struttura idonea a consentire la continuità dell’assistenza prestata al familiare, affetto da disabilità e altre patologie, e l’inserimento congiunto nel SAI. Deduceva la violazione degli artt. 9 e 17 del d.lgs. 142/2015 e della direttiva 2013/33/UE, assumendo che l’Amministrazione fosse obbligata a provvedere all’inserimento nel SAI per tutelare le persone vulnerabili, l’unità familiare e la continuità assistenziale. La Prefettura eccepiva il difetto di legittimazione e di interesse e, nel merito, sosteneva di avere preso in carico la situazione, mantenuto la co-ospitalità e svolto iniziative presso il Servizio Centrale SAI, Cittalia, la ASL e soggetti del terzo settore per individuare una soluzione adeguata.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. Assorbe le questioni preliminari di legittimazione e interesse in applicazione della ragione più liquida, poiché la domanda è comunque infondata nel merito. Esclude il presupposto dell’azione avverso il silenzio: la documentazione dimostra che la Prefettura ha preso in carico la situazione e ha svolto con continuità e tempestività attività concreta, sollecitando il SAI e Cittalia, coinvolgendo altri soggetti e trattando congiuntamente le posizioni dello zio e del nipote, mantenuti in co-ospitalità. Il mancato conseguimento, allo stato, dell’inserimento nel SAI non equivale a inerzia né dimostra un’omissione dell’obbligo di provvedere; la vulnerabilità del congiunto e il ruolo di caregiver sono stati considerati dall’Amministrazione, ma non trasformano l’attività già svolta in silenzio-inadempimento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere, nella specie non ravvisabile.

    L’azione contro il silenzio richiede una vera inerzia amministrativa rispetto a un obbligo di provvedere; non ricorre quando l’Amministrazione abbia concretamente svolto attività dirette a definire la vicenda, anche se non sia ancora stato raggiunto il risultato richiesto.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio presuppone l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere; non è sufficiente che l’attività amministrativa non abbia ancora prodotto il risultato auspicato dal privato.
  • Quando l’Amministrazione prende concretamente in carico una situazione e svolge attività continuative e reiterate per individuare una soluzione, non è configurabile silenzio-inadempimento per il solo fatto che la soluzione definitiva non sia stata ancora individuata.
  • La particolare vulnerabilità di un soggetto e l’esigenza di preservare la continuità dell’assistenza familiare, pur rilevanti nella valutazione amministrativa, non trasformano in inerzia l’attività concretamente esercitata dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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