Sentenza n. 300/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA dell’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di relativo al percorso professionale psicopedagogico livello I e II (abilitazione materia), conseguito in Romania e finalizzato all'insegnamento nelle classi di concorso AB24 e AB25, presentata dalla parte ricorrente al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in data 23/01/2024 (domanda n. 34677), ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D. lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005, non concluso entro il termine fissato di 120 giorni con specifica richiesta di: -Ordinare al Ministero dell'Istruzione ex art. 117 comma 2 cpa, di provvedere, entro il termine massimo di 60 giorni all'adozione del relativo provvedimento inerente alla domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 e n°53/2013 per le classi di concorso AB24 e AB25 prevedendo, nel caso in cui sia necessaria una prova compensativa, la possibilità di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento; -Nominare, ai sensi dell'art.117 comma 3, un commissario ad acta nel caso in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovesse risultare inadempiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in Romania per l’insegnamento nelle classi di concorso AB24 e AB25
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero sull’istanza presentata il 23 gennaio 2024 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Romania, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, in ragione della scadenza sia del termine generale previsto dalla l. n. 241/1990 sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Ha chiesto inoltre che fosse ordinato al Ministero di provvedere entro un termine fissato dal giudice e che fosse nominato, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento, rilevando che vi era un obbligo di provvedere, che la ricorrente era titolare di una posizione legittimante e che i termini normativi erano scaduti. Il Ministero, a fronte delle allegazioni della ricorrente, non aveva fornito chiarimenti sull’esecuzione della procedura. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di verificare entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza la completezza della documentazione, dandone comunicazione all’interessata, oppure di richiedere entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. Il Ministero dovrà poi pronunciarsi definitivamente sul riconoscimento o sul diniego del titolo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con obbligo di provvedere nei medesimi termini. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e agli orientamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiamati in sentenza. Le spese sono state compensate per le oscillazioni della giurisprudenza d’appello sui presupposti e sul procedimento di riconoscimento dei titoli stranieri.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento rende configurabile l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato.
art. 117 c.p.a.
Consente di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Stabilisce il termine speciale di tre mesi dalla documentazione completa per decidere sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere sulla domanda rimasta inevasa entro il termine fissato nella sentenza.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione all’ordine di provvedere.
Massime di principio
- Quando un privato presenta un’istanza idonea a far sorgere un obbligo amministrativo di provvedere e scade il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, il silenzio dell’amministrazione è illegittimo e può essere accertato ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la completezza della documentazione e deve richiedere, nello stesso termine, le eventuali integrazioni necessarie.
- La decisione sul riconoscimento del titolo professionale deve essere adottata entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il mancato rispetto di tale termine integra silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di svolgere prima la verifica di completezza documentale e poi di concludere il procedimento entro il termine speciale previsto dalla disciplina di settore, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sul riconoscimento.
- In caso di perdurante inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell’organo dirigenziale competente, privo di facoltà di delega e senza diritto a compenso.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali stranieri, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e degli orientamenti nomofilattici dell’Adunanza Plenaria pertinenti alla materia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →