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Sentenza

Sentenza n. 8292/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 3205/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3205/2024, passata in giudicato, relativa al beneficio economico della Carta elettronica del docente e alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3205/2024, pubblicata il 15 marzo 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso, condannando il Ministero alla corresponsione della prestazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il titolo era stato notificato nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e sussisteva la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. L'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono più sindacabili. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e del ricorso seriale a giudizi di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'attuazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Radica la competenza del giudice amministrativo dell'ottemperanza secondo i criteri applicabili al giudicato da eseguire; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere avviata l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto dell'ottemperanza.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente, già riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario e non più sindacabile nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 30, comma 7, c.p.a.

    Richiamato implicitamente dal riferimento alle penalità di mora, la cui applicazione è stata ritenuta non necessaria allo stato e riservata a un'eventuale successiva richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice deve verificare l'esistenza, la definitività e l'eseguibilità del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Una volta riconosciuta dal giudicato la spettanza di una prestazione, i relativi presupposti sostanziali non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza, che è diretto esclusivamente ad assicurare l'attuazione del comando giudiziale.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le modalità di adempimento; la mancata produzione di chiarimenti giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del creditore, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata necessariamente con la sentenza di ottemperanza: il giudice può ritenerne non sussistenti allo stato i presupposti e riservarne la valutazione a un momento successivo di perdurante inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeScuola
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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