Cassazione Civile, Ordinanza n. 11994/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dalla richiesta dell'INPS di restituzione di somme già corrisposte a titolo di indennità di mobilità. Il lavoratore aveva agito per far accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria, sostenendo che le somme non fossero ripetibili. I giudici di merito avevano invece ritenuto che, a seguito della dichiarazione di inefficacia dell'originaria cessione di ramo d'azienda e della conseguente reintegrazione nel posto di lavoro con efficacia ex tunc, fosse venuto meno il presupposto della disoccupazione che giustificava l'indennità; inoltre, poiché il lavoratore aveva offerto la prestazione e il datore di lavoro l'aveva rifiutata, la situazione era stata equiparata all'utilizzazione della prestazione con conseguente obbligo retributivo datoriale. Il ricorrente in cassazione ha proposto quattro motivi: i primi due per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sui motivi di gravame relativi all'asserito indebito mutamento della causa petendi; gli altri due per plurime violazioni di legge, sostenendo che le somme percepite a titolo di mobilità non fossero ripetibili o comunque non dovessero essere qualificate come indebito previdenziale nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva comunque motivato sulla questione e aveva dichiarato inammissibili le censure per mancata tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado. Ha poi confermato il principio per cui, quando viene meno il presupposto della disoccupazione per effetto della dichiarazione di inefficacia della cessione di azienda o di ramo e della reintegrazione del lavoratore, l'indennità di mobilità percepita per il periodo interessato non è dovuta e integra un indebito previdenziale ripetibile ex art. 2033 c.c., nei limiti della prescrizione. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È stata esclusa la violazione dell'obbligo di pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva trattato la questione e aveva ritenuto inammissibili le censure non tempestivamente introdotte.
art. 2033 c.c.
L'indennità di mobilità corrisposta in assenza del presupposto della disoccupazione configura un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la cessione di azienda o di ramo è dichiarata inefficace e il rapporto di lavoro viene ripristinato con efficacia retroattiva, viene meno il presupposto della disoccupazione su cui si fonda l'indennità di mobilità.
- L'indennità di mobilità e le somme dovute dal datore di lavoro per il periodo di mancata utilizzazione della prestazione operano su piani diversi: la prima è una prestazione previdenziale sostitutiva del reddito, la seconda riguarda la controprestazione retributiva o il risarcimento conseguente alla mancata ricostituzione del rapporto.
- Se un beneficio previdenziale è stato percepito senza il relativo presupposto di legge, l'ente previdenziale può ripeterlo come indebito ex art. 2033 c.c., restando fermo il limite della prescrizione.
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia comunque affrontato la questione, anche dichiarando inammissibili per tardività le censure non introdotte tempestivamente nel giudizio di primo grado.
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