Sentenza del 09/05/2019 n. 12330 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento di un credito d'imposta di 132.500 euro per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, e della L. n. 289 del 2002, art. 62. Successivamente, nel 2009, l'Ufficio aveva negato l'utilizzo del credito per il 2007, ritenendo insussistenti i requisiti, in particolare perché il contribuente avrebbe compensato tributi non dovuti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione, l'Ufficio ha denunciato, da un lato, l'omessa o contraddittoria motivazione e, dall'altro, l'errata applicazione delle norme sulla compensazione e sull'utilizzo del credito d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio e ha cassato la sentenza della CTR dell'Abruzzo, rinviando la causa alla stessa CTR in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La ragione decisiva non è stata la definitiva affermazione dell'indebito utilizzo del credito da parte del contribuente, ma l'invalidità della sentenza impugnata per motivazione apparente, perplessa e intrinsecamente contraddittoria. In particolare, la CTR aveva affermato nella motivazione di voler accogliere l'appello dell'Ufficio, mentre nel dispositivo lo aveva respinto; inoltre, la motivazione conteneva affermazioni non univoche sui requisiti per utilizzare il credito d'imposta. La causa dovrà quindi essere nuovamente esaminata.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Disciplina il credito d'imposta per gli investimenti effettuati in determinate aree svantaggiate. Il suo richiamo rileva per individuare la base normativa del credito richiesto dal contribuente.
Legge n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. d)
Prevede disposizioni integrative e applicative riguardanti il credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
Disciplina la compensazione dei crediti e dei debiti tributari mediante modello F24. La controversia riguardava la legittimità dell'utilizzo del credito d'imposta in compensazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti previsti dalla formulazione applicabile. Nel caso concreto, la censura è stata ricondotta sostanzialmente a un vizio radicale di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali, incluso l'assoluto difetto di motivazione o una motivazione apparente e obiettivamente incomprensibile.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
Impone che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una motivazione meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile non soddisfa tale requisito.
Costituzione, art. 111, comma 6
Stabilisce l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Una sentenza è nulla quando la motivazione e il dispositivo sono in contrasto in modo tale da rendere impossibile individuare con certezza la reale decisione del giudice; non si tratta di un semplice errore materiale se il contenuto del provvedimento resta obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione deve spiegare in modo coerente quali fatti e quali norme conducono alla decisione. Il richiamo a principi generali, senza il loro collegamento concreto alla controversia, può integrare una motivazione apparente.
- In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, il giudice di legittimità può tentare di interpretarli congiuntamente, ma ciò non è possibile quando le conclusioni sono reciprocamente inconciliabili o la motivazione ha una duplice valenza.
- La Cassazione può accogliere il ricorso e disporre il rinvio senza decidere definitivamente chi abbia ragione sul merito del credito d'imposta: il rinvio serve a ottenere una nuova decisione adeguatamente motivata.
- Nelle controversie sui crediti d'imposta utilizzati in compensazione, il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali e il corretto utilizzo del credito, mentre l'Amministrazione deve motivare in modo chiaro il diniego o il recupero.
- La qualificazione formale del motivo di ricorso non è decisiva: conta il suo contenuto sostanziale. Una censura indicata come violazione di legge può essere esaminata come denuncia di nullità per difetto assoluto di motivazione, se questo è il vizio effettivamente dedotto.
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