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Sentenza

Sentenza del 09/05/2019 n. 12330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento di un credito d'imposta di 132.500 euro per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, e della L. n. 289 del 2002, art. 62. Successivamente, nel 2009, l'Ufficio aveva negato l'utilizzo del credito per il 2007, ritenendo insussistenti i requisiti, in particolare perché il contribuente avrebbe compensato tributi non dovuti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione, l'Ufficio ha denunciato, da un lato, l'omessa o contraddittoria motivazione e, dall'altro, l'errata applicazione delle norme sulla compensazione e sull'utilizzo del credito d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio e ha cassato la sentenza della CTR dell'Abruzzo, rinviando la causa alla stessa CTR in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La ragione decisiva non è stata la definitiva affermazione dell'indebito utilizzo del credito da parte del contribuente, ma l'invalidità della sentenza impugnata per motivazione apparente, perplessa e intrinsecamente contraddittoria. In particolare, la CTR aveva affermato nella motivazione di voler accogliere l'appello dell'Ufficio, mentre nel dispositivo lo aveva respinto; inoltre, la motivazione conteneva affermazioni non univoche sui requisiti per utilizzare il credito d'imposta. La causa dovrà quindi essere nuovamente esaminata.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    Disciplina il credito d'imposta per gli investimenti effettuati in determinate aree svantaggiate. Il suo richiamo rileva per individuare la base normativa del credito richiesto dal contribuente.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. d)

    Prevede disposizioni integrative e applicative riguardanti il credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17

    Disciplina la compensazione dei crediti e dei debiti tributari mediante modello F24. La controversia riguardava la legittimità dell'utilizzo del credito d'imposta in compensazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti previsti dalla formulazione applicabile. Nel caso concreto, la censura è stata ricondotta sostanzialmente a un vizio radicale di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Consente di denunciare la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali, incluso l'assoluto difetto di motivazione o una motivazione apparente e obiettivamente incomprensibile.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Impone che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una motivazione meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile non soddisfa tale requisito.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Stabilisce l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.

Massime di principio

  • Una sentenza è nulla quando la motivazione e il dispositivo sono in contrasto in modo tale da rendere impossibile individuare con certezza la reale decisione del giudice; non si tratta di un semplice errore materiale se il contenuto del provvedimento resta obiettivamente incomprensibile.
  • La motivazione deve spiegare in modo coerente quali fatti e quali norme conducono alla decisione. Il richiamo a principi generali, senza il loro collegamento concreto alla controversia, può integrare una motivazione apparente.
  • In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, il giudice di legittimità può tentare di interpretarli congiuntamente, ma ciò non è possibile quando le conclusioni sono reciprocamente inconciliabili o la motivazione ha una duplice valenza.
  • La Cassazione può accogliere il ricorso e disporre il rinvio senza decidere definitivamente chi abbia ragione sul merito del credito d'imposta: il rinvio serve a ottenere una nuova decisione adeguatamente motivata.
  • Nelle controversie sui crediti d'imposta utilizzati in compensazione, il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali e il corretto utilizzo del credito, mentre l'Amministrazione deve motivare in modo chiaro il diniego o il recupero.
  • La qualificazione formale del motivo di ricorso non è decisiva: conta il suo contenuto sostanziale. Una censura indicata come violazione di legge può essere esaminata come denuncia di nullità per difetto assoluto di motivazione, se questo è il vizio effettivamente dedotto.

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