Cassazione Penale, Ordinanza n. 14161/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto in esecuzione di pena detentiva, attualmente in arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. per una condanna per reati in materia di stupefacenti, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la concessione di una misura alternativa alla detenzione, indicando in via principale l'affidamento in prova ai servizi sociali e, in subordine, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo non formulabile una prognosi favorevole sul buon esito della prova, valorizzando in particolare una recente denuncia a carico del condannato per ulteriori reati, con il rinvenimento in occasione di perquisizione domiciliare di un bilancino di precisione e di sette proiettili. Nel ricorso per cassazione si deducevano illogicità e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel negare le misure alternative sulla base di una valutazione prognostica ritenuta non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte meramente fattuali e non accompagnate da una specifica critica delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza impugnata, la quale risultava invece congruamente motivata e non manifestamente illogica o contraddittoria. È stata richiamata la discrezionalità del giudice di sorveglianza nella formulazione della prognosi favorevole necessaria per l'accesso alle misure alternative. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, c.p.p.
indica il regime esecutivo provvisorio in cui il condannato si trovava al momento della richiesta di misura alternativa.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reato per cui era in esecuzione la pena originaria.
art. 697 c.p.
reato oggetto della recente denuncia valorizzata negativamente dal tribunale di sorveglianza.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata per dedurre vizio di motivazione in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza dispone di un apprezzabile margine discrezionale nella formulazione della prognosi favorevole sul futuro comportamento del condannato; tale valutazione è censurabile in cassazione solo se manchi, sia manifestamente illogica o si risolva in una motivazione apparente.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito non sono ammissibili in sede di legittimità, quando non incidano specificamente sulla tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
- La presenza di nuovi elementi negativi relativi alla condotta del condannato, anche se emersi da una recente denuncia e da rinvenimenti eseguiti in perquisizione, può legittimamente incidere sul giudizio prognostico richiesto per l'accesso alle misure alternative.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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