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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29508/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 c.p. sostenendo che i reati contestati (truffa aggravata e altri reati connessi) si sarebbero prescritti prima della definizione del giudizio di appello, considerata la data di commissione delle condotte (tra il 2009 e il 2014) e il termine massimo di prescrizione ritenuto pari a 7 anni e 6 mesi, quindi già scaduto il 1° luglio 2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alla prescrizione dei reati contestati relativi alle condotte commesse negli anni 2011 e 2012, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quei reati perché estinti per prescrizione. Ha invece dichiarato infondate le censure relative ai reati riferiti al 2013 e 2014 (la prescrizione per tali fatti si perfezzerà successivamente alle pronunce impugnate) e ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, poiché la rideterminazione della pena richiede ulteriori accertamenti di fatto non ammissibili in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per i reati in questione nella parte non annullata.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; impiegata per la ricostruzione della responsabilità complessiva ma senza specifiche interpretazioni controverse nella sentenza.

  • art. 81, comma secondo c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena per concorso di reati; impatto considerato nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 640-bis c.p.

    Norma che incrimina la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: la corte ha ritenuto che ogni domanda annuale di contributo fraudolenta integri un autonomo reato, perfezionandosi con la percezione dell'ultimo importo accreditato.

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione; il ricorrente l'ha invocata sostenendo il maturare della prescrizione prima della sentenza di appello; la Corte ha valutato i termini e le cause di sospensione per stabilire l'effettiva estinzione per i fatti del 2011-2012.

  • art. 483 c.p.

    Richiamato rispetto a un capo di imputazione (falsità); la prescrizione relativa è stata calcolata con le stesse modalità tenendo conto delle cause di sospensione indicate.

  • art. 620, lett. l) c.p.p.

    Citato quale norma che consente, in casi limitati, al giudice di legittimità di determinare la pena; la Corte ha ritenuto che tale potere non potesse essere esercitato nel caso di specie perché la rideterminazione richiede accertamenti e valutazioni discrezionali di fatto.

  • art. 624, comma 2 c.p.p.

    Applicato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quando l'annullamento è disposto per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità stessa.

Massime di principio

  • Ogni domanda di contributo fraudolenta integra un reato autonomo di truffa aggravata che si perfeziona con la percezione dell'ultimo importo accreditato: dunque la data di perfezionamento è determinante per il calcolo della prescrizione.
  • Le cause di sospensione dei termini di prescrizione indicate in primo grado devono essere computate nel calcolo del termine estintivo; se, contabilizzate correttamente, la prescrizione si perfeziona prima della sentenza di appello, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quei capi per estinzione.
  • Per più capi di imputazione, l'autonomia dell'azione penale comporta che l'ammissibilità del ricorso per alcuni reati non estende il rapporto processuale agli altri reati per i quali il motivo è inammissibile: per quei reati non impugnati validamente non può essere rilevata in cassazione la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
  • La Corte di Cassazione può determinare la pena direttamente solo quando la correzione non richiede ulteriori accertamenti o valutazioni di fatto; se la rideterminazione del trattamento sanzionatorio richiede valutazioni discrezionali o nuove indagini, il procedimento deve essere rinviato al giudice di merito.
  • Quando l'annullamento è disposto per motivi che non incidono sull'affermazione di responsabilità, quest'ultima diventa irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p., e la decisione riguarderà solo aspetti del trattamento sanzionatorio o altri profili meramente accessori.

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