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Sentenza

Sentenza n. 6382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Sardegna che aveva liquidato in € 400,00 le spese del giudizio di ottemperanza relativo all’attribuzione della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, per un importo complessivo di € 2.000,00. L’appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, ritenuta erroneamente contenuta in € 400,00. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 26 c.p.a. e dei parametri forensi, nonché dei principi costituzionali e convenzionali richiamati nell’atto di appello. L’appellante ha sostenuto che la liquidazione fosse immotivata, considerevolmente inferiore ai valori tariffari e lesiva del decoro professionale, in violazione dei D.M. n. 55 del 2014, n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, della l. n. 247 del 2012 e della l. n. 794 del 1942.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente al capo sulle spese. Ha rilevato che il ricorso per ottemperanza era stato accolto e che la liquidazione di soli € 400,00 era stata disposta senza una specifica giustificazione. In base al principio generale della soccombenza, richiamato dall’art. 26 c.p.a. e dall’art. 91 c.p.c., il Ministero doveva essere condannato alle spese. Il giudice conserva ampia discrezionalità nella quantificazione, ma non può condannare alle spese la parte vittoriosa né liquidare somme meramente simboliche o abnormi, lesive del decoro professionale. La motivazione specifica è necessaria soprattutto quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza o liquida importi significativamente ridotti. Richiamando la propria giurisprudenza in fattispecie analoghe relative alla carta del docente, il Collegio ha rideterminato le spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato ove versato. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del secondo grado, liquidate in € 300,00 oltre accessori, nonché il rimborso del contributo unificato relativo ai due gradi, ove versato o anticipato.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Richiama il principio della soccombenza e l’applicabilità, nel processo amministrativo, dell’art. 91 c.p.c. in materia di spese processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Costituisce la base normativa del principio generale secondo cui le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta con riferimento alla regolazione delle spese.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente, nella sentenza semplificata, una motivazione sintetica mediante rinvio a precedenti conformi.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a

    Consente il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi, utilizzato dal Collegio per richiamare la giurisprudenza sulle spese nei giudizi di ottemperanza relativi alla carta del docente.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di sintesi della motivazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione in base alla quale la sentenza civile posta in esecuzione aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente.

  • D.M. n. 147/2022

    I valori tabellari sono utilizzati come parametro per ritenere inadeguata la liquidazione di € 400,00, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    Prevede la riduzione dei valori parametrici considerata nella nuova liquidazione delle spese.

  • D.M. n. 55/2014

    È richiamato con riferimento ai parametri forensi e alle soglie minime di riduzione del compenso.

  • D.M. n. 37/2018

    È richiamato dall’appellante tra i decreti recanti i parametri forensi.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato in relazione alla tutela del decoro professionale e alla remunerazione dell’attività professionale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue ordinariamente il principio della soccombenza; il giudice deve fornire una motivazione più specifica quando intende discostarsene o fondare la decisione su ragioni diverse dalla soccombenza.
  • La discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese processuali non consente di porre le spese a carico della parte vittoriosa né di liquidare somme meramente simboliche o abnormemente esigue, tali da risultare lesive del decoro professionale.
  • La liquidazione delle spese deve mantenersi entro limiti di ragionevolezza anche quando il giudice applichi una riduzione rispetto ai valori parametrici; una liquidazione significativamente inferiore ai parametri, se non adeguatamente giustificata, può essere riformata in appello.
  • Quando è impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in appello è costituito dall’importo delle spese contestate e tale circostanza può giustificare una liquidazione distinta e contenuta delle spese del secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di liteDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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