Cassazione Penale, Sentenza n. 36227/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alberti impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado qualificando il fatto come tentativo di furto e confermando l'accertamento di recidiva e l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione all'aggravante (sosteneva che la sorveglianza era costante e aveva seguito l'imputata fino alle casse, quindi l'aggravante non sarebbe applicabile; inoltre contestava la legittimazione a sporgere querela del responsabile della sicurezza) e censurava la motivazione sulla recidiva per non avere tenuto conto dello stato di bisogno.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a tale aggravante (quindi l'aggravante viene eliminata) e ha rinviato la sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: è stata confermata la legittimazione del responsabile della sicurezza a proporre querela e la valutazione della recidiva (numerosi precedenti ravvicinati e la commissione del reato mentre l'imputata era agli arresti domiciliari, con conseguente reato di evasione) è stata ritenuta motivata.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 624, 625 n. 7
Norme relative al furto e alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: la Corte ha esaminato l'applicabilità dell'aggravante distinguendo tra sorveglianza efficace (che impedisce la consumazione) e sorveglianza meramente 'a posteriori' (che giustifica l'aggravante)
Codice penale, art. 56
Disciplina del tentativo: applicata per qualificare il fatto come tentativo di furto quando il controllo ha impedito la piena disponibilità dei beni
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Motivo di ricorso per vizio di motivazione: il ricorso denunciava insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti di estensione del motivo in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dall'articolo
Norme sui provvedimenti urgenti (art. 23, c. 8 d.l. n. 137/2020 conv. legge n. 176/2020; art. 16 d.l. 228/2021)
Richiamate nella funzione del Pubblico Ministero in udienza; non hanno inciso sulla decisione di merito della Corte
Giurisprudenza (Sez. U. n. 52117/2014 e altre pronunce di legittimità citate)
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il monitoraggio costante che impedisce la presa di effettiva disponibilità della refurtiva comporta la sussistenza solo del tentativo; ha altresì precisato che l'aggravante per esposizione alla pubblica fede si applica solo quando la sorveglianza non impedisce la sottrazione e risulti dunque meramente strumentale per l'identificazione successiva
Massime di principio
- Distinguere sempre tra consumazione/tentativo e sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: il controllo effettivo e continuo che impedisce la presa della cosa può far qualificare il fatto come tentativo e limitare la offensività concreta, portando all'esclusione dell'aggravante
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si applica principalmente quando la sorveglianza è insufficiente o meramente 'a posteriori' e non impedisce l'impossessamento del bene; va valutata caso per caso in base alla concreta efficacia del sistema di controllo
- Il responsabile della sicurezza dell'esercizio, pur non essendo titolare dei poteri di rappresentanza del proprietario, è generalmente legittimato a sporgere querela se esercita la detenzione qualificata della cosa in custodia
- La valutazione della recidiva richiede una ponderazione dei precedenti, del loro numero e della vicinanza temporale: il compimento di reati mentre il soggetto è sottoposto a misura cautelare (es. arresti domiciliari) può aggravare la valutazione della pericolosità sociale e rendere la recidiva rilevante
- In sede di impugnazione va curata la motivazione: censure per vizio di motivazione devono dimostrare l'insufficienza o l'incoerenza della valutazione dei fatti, ma la Corte di legittimità tende a confermare ragioni ben motivate dai giudici di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →