Cassazione Civile, Ordinanza n. 04646/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una divisione tra fratelli di un compendio immobiliare. La sorella ha agito per ottenere l'accertamento che il fratello fosse inadempiente a un impegno, assunto oralmente in sede di divisione e poi richiamato in una missiva del 13 luglio 2010, a chiudere due ingressi/aperture presenti sul proprio fabbricato e prospicienti sulla particella di proprietà della sorella. Il fratello si è difeso sostenendo che quelle aperture servissero l'accesso al fondo come servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, e in subordine acquistata per usucapione. I giudici di merito hanno accolto la domanda della sorella e rigettato la riconvenzionale del fratello. In cassazione il ricorrente ha articolato dodici motivi, centrati soprattutto su: nullità e violazione della forma scritta per l'asserito accordo di chiusura delle aperture; inutilizzabilità della prova testimoniale per dimostrare un patto dispositivo su diritti reali; erronea interpretazione della missiva del 13.7.2010; omesso esame di fatti decisivi relativi all'esistenza di opere visibili e permanenti idonee a integrare la servitù per destinazione del padre di famiglia; ulteriori censure assorbite, tra cui quelle su interpretazione dell'atto di divisione, preclusioni processuali, prova del transito e usucapione della servitù.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. In particolare ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi in ordine alla servitù per destinazione del padre di famiglia, perché la Corte d'appello aveva trascurato l'atto di frazionamento e la documentazione allegata, decisivi per verificare l'esistenza di opere visibili e permanenti preesistenti alla divisione. Ha inoltre accolto i motivi sulla forma della rinuncia al diritto di servitù, affermando che la rinuncia deve risultare da atto scritto a pena di nullità e non può essere provata con testi, né da un atto di mera ricognizione o accertamento; pertanto la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; nel caso concreto il vizio è stato ritenuto ammissibile perché il giudizio d'appello era anteriore all'11.9.2012 e non operava la limitazione della doppia conforme introdotta dal D.L. 83/2012.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
la preclusione al motivo di cui all'art. 360, n. 5, non si applica ai giudizi introdotti prima dell'11.9.2012; la Corte ha quindi esaminato il motivo di omesso esame nonostante la doppia conforme.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 1350 c.c.
la rinuncia a un diritto reale di servitù deve rivestire la forma scritta a pena di nullità; un patto orale o una mera ricognizione successiva non sono sufficienti.
art. 1062 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte ha ribadito che occorre verificare opere visibili e permanenti preesistenti alla divisione e l'assenza di volontà contraria al momento della separazione.
art. 1051 c.c.
richiamato per precisare che l'esistenza di un accesso alla via pubblica è requisito delle servitù coattive di passaggio, non della servitù per destinazione del padre di famiglia.
art. 1362 c.c.
invocato per l'interpretazione della missiva del 13.7.2010; la Corte di merito è stata censurata per non aver valorizzato il tenore letterale dell'atto e la condizione apposta alla promessa di chiusura.
art. 1363 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico ulteriore rispetto al dato letterale dell'atto unilaterale.
art. 2723 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la prova testimoniale di un patto che avrebbe richiesto la forma scritta.
art. 2724 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di ammissibilità della prova per testi del patto verbale.
art. 2725 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità della prova testimoniale su un atto soggetto a forma scritta ad substantiam.
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare un'asserita pronuncia su un accordo verbale e sulla sua portata senza adeguato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 345 c.p.c.
richiamato tra i motivi assorbiti, in relazione alla dedotta novità della questione sull'utilizzo delle aperture in appello.
Massime di principio
- La rinuncia a una servitù prediale richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.; non può essere desunta da comportamenti concludenti, da testimonianze o da un mero atto di ricognizione/accertamento.
- Quando si discute della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, il giudice deve verificare in concreto l'esistenza, al momento della separazione dei fondi, di opere visibili e permanenti che rivelino una situazione oggettiva di asservimento; è irrilevante la volontà soggettiva del proprietario o il successivo utilizzo dei varchi.
- L'omesso esame di un documento decisivo, come un atto di frazionamento o la relativa documentazione tecnica, integra vizio motivazionale censurabile in cassazione nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., se il documento è idoneo a provare un fatto storico decisivo oggetto di discussione.
- L'esistenza di un accesso alla via pubblica rileva per le servitù coattive di passaggio, non per la servitù per destinazione del padre di famiglia; confondere i due piani integra errore di diritto.
- Un patto che incida su diritti reali immobiliari non può essere validamente provato o integrato da una successiva missiva se manca il necessario documento scritto costitutivo o modificativo del diritto.
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