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Sentenza

Sentenza n. 604/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. 322 del 15.9.2025 del Comune di Minturno avente ad oggetto “aggiornamento della graduatoria finale del bando di concorso pubblico per C1 APL – C.2023 – selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per profilo professionale di agente di Polizia Locale categoria C – posizione economica 1 a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato ed eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/ o parziale da assegnare al corpo di polizia locale – approvata con determinazione R.G. 1116 – Sett. N, 155 del 7.6.2023”, conosciuta in seguito alla pubblicazione della stessa sull’albo pretorio comunale dal 15.9.2025 al 30.9.2025; - della graduatoria finale relativa al concorso “C1 APL – C.2023 – selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per profilo professionale di agente di Polizia Locale categoria C – posizione economica 1 a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato ed eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/ o parziale da assegnare al corpo di polizia locale – con riserva del posto a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014 del D.lgs. 66/2010”; - del silenzio ove inteso come rigetto dell’istanza di autotutela presentata dai ricorrenti in data 18.9.2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli indicati in precedenza, nella misura in cui dovessero intendersi ostativi all’accoglimento delle domande e al soddisfacimento dei diritti e degli interessi degli istanti, ivi compresi, per quanto possa occorrere: il bando relativo al concorso pubblico - indetto dal Comune di Minturno con Determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 662 – Sett. N. 102 del 23.3.2023 – per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per profilo professionale di agente di Polizia Locale categoria C – posizione economica 1 a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato ed eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/ o parziale da assegnare al corpo di polizia locale – con riserva del posto a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014 del D.lgs. 66/2010.

Giustizia amministrativa202500985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di aggiornamento della graduatoria concorsuale, con espunzione dei ricorrenti dopo la loro assunzione a tempo indeterminato e parziale presso altro Comune

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, originariamente collocati all'ottavo e al nono posto della graduatoria di un concorso per un posto di agente di polizia locale a tempo indeterminato e parziale per 30 ore settimanali, hanno impugnato la determinazione con cui il Comune di Minturno li aveva espunti dalla graduatoria dopo la loro assunzione, mediante scorrimento della stessa, presso il Comune di Roccasecca con contratto a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali. Hanno dedotto eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, nonché violazione del legittimo affidamento e dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. Secondo i ricorrenti, l'espunzione sarebbe stata legittima solo in presenza di un contratto del tutto omogeneo rispetto a quello oggetto del concorso; la diversa durata dell'orario settimanale avrebbe invece consentito loro di conservare la posizione in graduatoria, anche in vista di una futura assunzione a tempo pieno o comunque più favorevole. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto a mantenere la collocazione originaria e la conseguente riammissione in graduatoria. Il Comune ha eccepito la tardività e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che l'assunzione a tempo indeterminato, anche se a orario inferiore, consumasse la permanenza in graduatoria. Il TAR ha esaminato anche le questioni relative alla ritualità dell'intervento ad opponendum, al ricorso collettivo e alla notificazione ai controinteressati.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della determinazione del 15 settembre 2025, rilevando che il ricorso era stato notificato il 17 novembre 2025; quanto al bando e alla graduatoria originaria, li ha considerati impugnati solo formalmente, senza specifiche censure. L'intervento ad opponendum, pur non notificato alle parti come richiesto dall'art. 50, comma 2, c.p.a., è stato qualificato come rituale costituzione dei controinteressati, poiché questi erano nominativamente individuati nella graduatoria e titolari di un interesse conservativo speculare a quello dei ricorrenti. Sono state respinte anche le eccezioni relative alla forma collettiva del ricorso e alla mancata notificazione a un diverso controinteressato: i ricorrenti si trovavano nella medesima situazione sostanziale e processuale e la notificazione al candidato collocato al diciassettesimo posto era sufficiente, ferma l'eventuale possibilità di integrazione del contraddittorio. Tale integrazione non è stata disposta perché il ricorso era manifestamente infondato. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima l'espunzione. La graduatoria concorsuale serve a consentire assunzioni celeri da parte dell'amministrazione banditrice o di altre amministrazioni, utilizzando soggetti già valutati idonei, e presuppone la loro disponibilità all'assunzione. Una volta intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento, la funzione della graduatoria si esaurisce, anche se il nuovo rapporto è a tempo parziale con un numero di ore inferiore a quello previsto dal concorso, purché il rapporto sia omogeneo quanto a profilo professionale, categoria e natura indeterminata. La graduatoria non costituisce una riserva destinata a consentire al candidato già assunto di migliorare successivamente la propria posizione lavorativa né può trasformarsi in una lista di collocamento. Non sussisteva quindi un affidamento meritevole di tutela sulla permanenza in graduatoria, poiché l'accettazione del contratto presso altro Comune era stata una libera scelta dei ricorrenti. La richiesta risarcitoria degli intervenienti è stata assorbita e comunque ritenuta non ritualmente proposta, essendo contenuta in un atto non notificato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore del Comune, liquidate in 2.000 euro oltre accessori; spese compensate nei rapporti con gli intervenienti.

Norme richiamate

  • art. 1014 d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale fondamento della riserva di posti a favore dei volontari delle Forze armate prevista dal bando concorsuale; non costituisce la disposizione decisiva per la soluzione della controversia.

  • art. 3, comma 1, lett. d), punto 3), dettaglio 3.1), d.l. 25/2025

    Richiamato nel testo per la durata triennale della graduatoria dalla sua adozione.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato, insieme ai principi costituzionali di efficienza ed efficacia, per individuare la funzione dello scorrimento e delle graduatorie concorsuali.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamato dal giudice, sebbene il riferimento testuale sia quello contenuto nella sentenza, nell'ambito dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

  • art. 50, comma 2, c.p.a.

    L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile

    La mancata notificazione dell'intervento ne determina l'irritualità formale; tuttavia, quando l'interveniente è un controinteressato non destinatario della notificazione del ricorso e l'atto possiede i requisiti sostanziali, l'intervento può essere qualificato come costituzione del controinteressato.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni

    Consente al giudice di riqualificare l'atto di intervento in rituale costituzione, valorizzandone gli elementi sostanziali.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    La notificazione ad almeno un controinteressato consente, ove necessario, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri; tale adempimento non è stato disposto perché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato (…)

    Ha consentito di non ordinare l'integrazione del contraddittorio, una volta ritenuta manifesta l'infondatezza del ricorso.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione ai termini per il deposito di documenti e alla tardiva produzione documentale degli intervenienti.

  • art. 97 Costituzione

    Invocato dai ricorrenti con riferimento ai principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità; il giudice non ha ravvisato violazioni.

Massime di principio

  • L'assunzione a tempo indeterminato di un candidato idoneo mediante scorrimento della graduatoria consuma, di regola, la funzione della sua permanenza nella graduatoria stessa, anche quando il rapporto sia a tempo parziale e preveda un numero di ore inferiore rispetto a quello indicato nel bando, se il rapporto resta omogeneo quanto a profilo professionale, categoria e natura indeterminata.
  • La graduatoria concorsuale è uno strumento volto a consentire assunzioni celeri di soggetti già selezionati e disponibili all'assunzione; non costituisce una riserva di posti né una lista di collocamento finalizzata a permettere al candidato già assunto di conseguire in futuro una posizione lavorativa più favorevole.
  • La libera accettazione, da parte di un candidato idoneo, di un'assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento impedisce di riconoscere un affidamento meritevole di tutela nella successiva permanenza in graduatoria, anche se il nuovo contratto presenta un orario settimanale inferiore rispetto a quello previsto dal concorso.
  • Nel processo amministrativo, l'atto di intervento non notificato alle altre parti è formalmente irrituale; tuttavia, se il soggetto è nominativamente individuato nell'atto impugnato, vanta un interesse conservativo speculare a quello del ricorrente e non era destinatario necessario della notificazione del ricorso, il giudice può riqualificare l'atto come rituale costituzione del controinteressato ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile quando i ricorrenti si trovano nella medesima situazione sostanziale e processuale rispetto all'atto impugnato; vicende parallele relative all'eventuale utilizzazione della graduatoria da parte di un'altra amministrazione non alterano tale identità di posizione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimo affidamentoEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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