Sentenza n. 49/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a - del provvedimento n. 17489 del 29.09.2025 con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica Seconda del Comune di Montecorvino Rovella respinto l'istanza di p.d.c. in sanatoria per modesti abusi sul fabbricato di Via Tintoretto 7/9, Frazione Macchia, ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 380/2001; b - della nota del Comune di Montecorvino Rovella n. 10823 del 23.06.2025 di richiesta integrazione documentale; c - del provvedimento del Comune di Montecorvino Rovella n. 16286del 9.09.2025 di comunicazione motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990; d - della Relazione istruttoria del Responsabile del procedimento 17457 del 29.09.2025; e - ove e per quanto occorra, della ordinanza di demolizione n. 2/2025; f - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla istanza di p.d.c. in sanatoria ai sensi dell'art. 36 bis co. 6 D.P.R. 380/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, unitamente agli atti del procedimento e all'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 29 settembre 2025 relativo all'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata il 6 maggio 2025 per opere abusive su un fabbricato, nonché la richiesta di integrazione documentale, la comunicazione dei motivi ostativi, la relazione istruttoria e, ove occorrente, l'ordinanza di demolizione n. 2/2025. Ha inoltre chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001. La censura principale consisteva nell'intervenuta formazione del silenzio-assenso, assumendo che fossero decorsi 45 giorni dal completamento dell'istruttoria. L'istanza era diretta a rimuovere le opere non sanabili e a regolarizzare gli altri abusi. Il Comune aveva richiesto integrazioni il 23 giugno 2025; il ricorrente le aveva trasmesse il 23 luglio 2025, senza l'autorizzazione condominiale richiesta, e aveva successivamente depositato il 7 agosto 2025 una nuova relazione generale come integrazione spontanea. Il ricorrente contestava altresì il diniego nel merito, mentre l'amministrazione aveva rilevato la mancanza della conformità richiesta dalla disciplina edilizia e urbanistica. Le opere comprendevano il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso di un sottotetto in abitazione, l'incremento dell'altezza del colmo, la trasformazione del lastrico solare in terrazza a livello e la realizzazione di una pensilina e di una tettoia in zona B1 satura.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato manifestamente tardiva l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 2/2025, dichiarando quindi il ricorso in parte irricevibile. Nel resto ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso: il termine di 45 giorni previsto dall'art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001 decorre dalla presentazione della pratica in forma completa e, nel caso concreto, la comunicazione dei motivi ostativi del 9 settembre 2025 era intervenuta prima della scadenza del termine, anche senza considerare la perdurante mancanza dell'autorizzazione condominiale richiesta dal Comune. Il diniego è stato ritenuto comunque legittimo nel merito, poiché l'intervento non rispettava il requisito della conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti della disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Il mutamento d'uso del sottotetto risultava accompagnato da opere urbanisticamente rilevanti; inoltre, lo stato legittimo risultante dalla SCIA del 2022 e dalla variante del dicembre 2022 indicava un'altezza del colmo di 3,10 metri, mentre il progetto indicava 3,41 metri e il sopralluogo aveva rilevato 3,36 metri. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
termine di 45 giorni di cui all'art. 36-bis, comma 6
Il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data in cui la pratica è pervenuta in forma completa; nel caso concreto non era ancora scaduto quando il Comune ha comunicato i motivi ostativi.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione motivi ostativi
La comunicazione dei motivi ostativi è stata adottata prima della scadenza del termine per il silenzio-assenso.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Ai fini della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001, il termine previsto dalla legge decorre dal momento in cui la pratica è completa; la richiesta di integrazioni e la mancata produzione di documentazione richiesta impediscono di ritenere perfezionato il termine sulla base della prima presentazione incompleta.
- La comunicazione dei motivi ostativi intervenuta prima della scadenza del termine di 45 giorni esclude, nel caso esaminato, la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di sanatoria.
- La sanatoria prevista dall'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 presuppone la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti della disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione; il difetto di tale duplice conformità giustifica il diniego.
- Un'impugnazione dell'ordinanza di demolizione proposta oltre il termine decadenziale è irricevibile, anche se l'ordinanza è richiamata nel successivo giudizio contro il diniego di sanatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →