Cassazione Penale, Sentenza n. 11310/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe escluso una versione alternativa ragionevole secondo cui la sostanza (quantitativo esiguo) fosse detenuta per uso personale immediato e differito anziché per cessione; 2) violazione degli artt. 129 c.p.p. e 131-bis c.p. per non avere la Corte d'appello, d'ufficio e pur in assenza di richiesta difensiva, valutato la causa di non punibilità per particolare tenuità della condotta (art. 131-bis); 3) errore nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione negativa della personalità e ritenendo incompatibile tale diniego con la concessione della sospensione condizionale della pena e l'assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione: primo motivo manifestamente infondato perché la tesi difensiva rappresenta un'ipotesi alternativa non inconfutabile e la valutazione sulla destinazione della sostanza è questione di merito riservata al giudice di merito, la Corte d'appello ha esaminato le circostanze oggettive e soggettive (spostamento della sostanza dallo zaino, tenuta di parte in mano, caduta per presenza unità cinofile) e ha ritenuto provata la finalità non esclusivamente personale; secondo motivo infondato perché la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione se non prospettata in appello; terzo motivo infondato perché la valutazione delle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in cassazione salvo manifesta contraddittorietà, e la Corte d'appello ha motivato il diniego sulla base delle modalità della condotta (detenzione della sostanza in carcere per cessione al detenuto), inoltre non c'è incompatibilità tra diniego delle attenuanti e concessione della sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la detenzione di stupefacenti destinati alla cessione; la Corte d'appello ha ravvisato la fattispecie ex art. 73, comma 5.
codice di procedura penale, art. 442
Richiamato per la sentenza di primo grado (procedimento ex art. 442 c.p.p.); contestualizza il percorso processuale.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione per manifesta illogicità della motivazione; la Corte valuta se la contestazione costituisca mera ipotesi alternativa o vizi logici.
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Limite alla deduzione per la prima volta in cassazione di questioni che potevano essere sollevate in appello; invocata per escludere l'ammissibilità dell'art. 131-bis sollevato tardivamente.
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di legittimità ricorda che non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se non sollevata in appello.
codice di procedura penale, art. 129
Norma richiamata dalla difesa come base per un dovere del giudice di valutare d'ufficio l'istituto di non punibilità; la Corte ritiene che tale valutazione debba essere proposta tempestivamente e non per la prima volta in cassazione.
codice penale, art. 133
Parametri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello ha motivato il diniego richiamando le modalità della condotta tra i parametri dell'art. 133.
Decreto-Legge n.137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/20
Previsione procedurale che disciplina il trattamento del ricorso; il ricorso è stato trattato ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione a cessione o a uso personale è valutazione di merito del giudice di appello: in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità della motivazione e non per mere ipotesi alternative plausibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) deve essere sollevata tempestivamente (al più tardi in appello); non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente al momento della sentenza impugnata.
- La richiesta di applicazione d'ufficio di istituti estintivi o attenuanti non sottrae l'onere di proporre i relativi profili nelle fasi processuali opportune: la cassazione non è sede per introdurre questioni di fatto o di opportunità non dedotte prima.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito e risulta inammissibile in cassazione salvo contraddittorietà manifesta o carenza logica nella motivazione; inoltre, il riconoscimento delle attenuanti e la concessione della sospensione condizionale della pena rispondono a finalità e presupposti diversi e non sono automaticamente incompatibili.
- Chi impugna per vizio di motivazione deve proporre, oltre a dubbi plausibili, elementi processuali concreti e sostenibili che rendano inconfutabile l'ipotesi alternativa; altrimenti il motivo sarà ritenuto mera rivisitazione della valutazione probatoria.
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