Ordinanza n. 736/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Bari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale con cui è stata respinta la sua istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché, ove occorrente, il preavviso di diniego comunicato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, il parere negativo del Questore di Ancona e gli atti presupposti e consequenziali. Ai fini della domanda cautelare, il ricorrente ha prospettato elementi relativi alla consistenza della forza in servizio presso l’ufficio di appartenenza e presso gli uffici richiesti come destinazione, con riferimento alla presenza di personale avente qualifica fungibile e alla disponibilità di posti.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione una relazione istruttoria per verificare la correttezza dei dati esposti dal ricorrente. La relazione dovrà indicare: i) le percentuali di scopertura dei posti di agente, o di posizione analoga, presso l’ufficio cedente e presso i potenziali uffici riceventi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Bari; ii) le alimentazioni delle due sedi e i trasferimenti programmati nel prossimo futuro; iii) le eventuali future cessazioni dal servizio già note. L’incombente dovrà essere eseguito entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Il TAR ha inoltre disposto che, qualora nelle more si liberi un posto utile presso le sedi richieste, l’Amministrazione tenga conto delle esigenze rappresentate dal ricorrente. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
È la disposizione invocata dal dipendente per ottenere l’assegnazione temporanea presso altra sede.
art. 10-bis l. 241/1990
È la disposizione in base alla quale è stato comunicato il preavviso di diniego dell’istanza.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare dipende dalla verifica della consistenza degli organici e della disponibilità attuale o prospettica di posti presso la sede di provenienza e presso le sedi richieste, il giudice amministrativo può disporre un’apposita relazione istruttoria a carico dell’amministrazione.
- Nell’istruttoria relativa a una richiesta di assegnazione temporanea, possono assumere rilievo non solo le scoperture di organico esistenti, ma anche le future alimentazioni, i trasferimenti programmati e le cessazioni dal servizio già note.
- Se, durante la pendenza dell’istruttoria cautelare, si rende disponibile un posto utile presso una delle sedi richieste, l’amministrazione deve considerare tale sopravvenienza nella rivalutazione della posizione dell’istante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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